mercoledì 31 ottobre 2007

Corte di Appello di Lecce

Palazzo di Giustizia di viale M. De Pietro

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE TARANTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE TARANTO
Sede di Taranto “ Lucio Tomassini”
Palazzo di Giustizia - Via Marche – 74100 Taranto
Prefisso telefonico 099

Telefono 7343244

SEGRETARIO

- MORETTI avv. Fedele 4533293

VICE SEGRETARIO

- LIUZZI avv. Carmela 4591429
- NOTA avv. Leonardo 7362330

TESORIERE

- CARICASULO avv.ssa Maria Immacolata 331553

CONSIGLIERE

- DE FRANCO avv. Salvatore 338007
- MALANDRINO avv. Matteo 4590590
- CURCI avv. Eligio 4590590
- NASTRI avv. Fabrizio 7325165
- D’ELIA avv. Daniele 332429
- PICCIONE avv. Gabriella 7369241

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA SEZIONE STACCATA DI LECCE

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA
PUGLIA
SEZIONE STACCATA DI LECCE
Via Francesco Rubichi n. 39
c.a.p. 73100 - codice fiscale 80033030729
prefisso telefonico 0832

telefono 277679
telefax 277781
e-mail ctrib.r.ss.le@finanze.it

PRESIDENTI DI SEZIONE

- BOTTAZZI dr. Cosimo
- MARRESE dr. Tommaso
- GIARDINO dr. Francesco

VICE PRESIDENTI DI SEZIONE

- LAMORGESE dr. Alfredo
- LA GIOIA dr. Giovanni
- ROMANO dr. Giovanni

GIUDICI TRIBUTARI

- LEUCI dr. Claudio
- MARCUCCIO dr. Marcello
- COLUCCIA dr. Vincenzo
- ATTOLINI dr. Cesare
- DEL SOLE dr. Brizio
- GABRIELI dr. Gaspare
- SCHILARDI dr. Vincenzo
- BRACCIALE dr.ssa Paola
- D’ANDREA dr. Luigi
- PANICO dr. Felice
- DEL SOLE dr. Rocco
- AIELLO dr. Giovanni Fabio

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA SEZIONE STACCATA DI TARANTO

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA
PUGLIA
SEZIONE STACCATA DI TARANTO
Corso Vittorio Emanuele III n. 32
c.a.p. 74100 - prefisso telefonico 099

Telefoni 4527765 - 4533504
Telefax 4535061
e-mail ctrib.r.ss.ta@finanze.it

PRESIDENTI DI SEZIONE

- BRUSCHI dr. Augusto 099/7343616
- ANCONA dr. Michele 099/7343329

VICE PRESIDENTI DI SEZIONE

- MANGIONE avv. Luigi 099/331142
- VOZZA avv. Emanuele 099/4593945

GIUDICI TRIBUTARI

- BLASI dr. Francesco 099/374103
- CARLUCCI avv. Giuseppe 099/7362061
- D’ETTORRE dr. Vittorio 099/5339888
- FEDELE dr. Antonio 0831/852386
- FERRAREIS dr. Onofrio 099/375941
- STIGLIANO dr. Domenico 099/4521389
- TURNONE dr. Domenico 099/4712416

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BRINDISI

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BRINDISI
Via N. Sauro, 7
72100 BRINDISI – Codice Fiscale 91032620741
prefisso telefonico 0831

Telefono 529947
Telefax 562899
e-mail: ctrib.p.br@finanze.it

PRESIDENTE DI COMMISSIONE

- FEDELE dr. Vincenzo 529947

PRESIDENTE DI SEZIONE

- FEDELE dr. Vincenzo 1^ Sezione
- PERNA dr. Gabriele 2^ Sezione
- CASABURI dr.ssa Rosa 3^ Sezione
- FARINA dr. Vincenzo 4^ Sezione
- AGOSTINACCHIO dr. Francesco 5^ Sezione

VICE PRESIDENTE DI SEZIONE

- GIANFREDA Adolfo 1^ Sezione
- LEOCI Alberto 3^ Sezione

COMPONENTE

- PACIFICO Luigi 1^ Sezione
- PAGLIARULO Massimo “ “
- D’IPPOLITO Armando 2^ “
- GARGANESE Giovanni “ “
- DE BARTOLOMEIS Ernesto 3^ “
- LISCO Francesco “ “
- MORGESE Francesco 4^ “
- RUBINO Roberto “ “
- VIGORITA Celeste “ “
- CORDELLA Antonio 5^ “
- FAGGIANO Antonio “ “

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE LECCE

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE LECCE
Via F. Rubichi, 39
c.a.p. 73100 – prefisso telefonico 0832

Telefono 249496
Telefax 240401
e-mail: ctrib.p.le@finanze.it

PRESIDENTE DI COMMISSIONE

- TORIELLO dr. Francesco

PRESIDENTE DI SEZIONE

- BUFFA dr. Mario
- ESPOSITO dr. Pasquale Marco
- PLENTEDA dr. Donato
- TUCCARI dr. Giuseppe
- FIORELLA dr. Mario

VICE PRESIDENTE DI SEZIONE

- ESPOSITO dr. Pasquale Marco
- DE PASCALIS dr. Oronzo
- TERZI dr. Serafino
- PELLERINO dr. Vincenzo
- FIORELLA dr. Mario

COMPONENTE

- QUARTA dr. Antonio - DISTANTE dr. Cesare
- GUGLIELMO avv. Antonio - DE BLASI dr. Francesco
- SARTORI dr. Arturo - D’ANTONIO dr. Pierluigi
- DE LECCE avv. Francesco - DI MATTINA dr. Domenico
- DE MATTEIS avv. Salvatore - COLITTA dr. Marcello
- TOMMASI dr.ssa Raffaela - CARRA dr. Alfredo
- ROMANO avv. Marcello - DELL’ANNA avv. Anna Rita
- CALO’ geom. Alessandro - PEPE avv. Paolo
- MEMMO avv. Andrea - ROMANO dr. Augusto
- MERICO avv. Antonio - FIORENTINO dr. Guido

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE TARANTO

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
TARANTO
Via Minniti, 25
c.a.p. 74100 - prefisso telefonico 099

Telefoni 4591432-4591636
Telefax 4552282
e-mail: ctrib.p.ta@finanze.it

PRESIDENTE DI SEZIONE

- BRANDIMARTE dr. Massimo
- ARGENTINO dr. Pietro
- FISCHETTI dr. Giulio
- VOZZA dr. Vito
- MASSAFRA dr. Umberto
- MARSANO dr. Antonio

VICE PRESIDENTE DI SEZIONE

- OCCHINEGRO dr. Riccardo - PETRUCCI dr. Aldo
- FIORE dr. Ciro - TAGARIELLO dr. Carlo
- FANIZZA dr. Vito
- LIUZZI dr. Martino
- SILVESTRI dr. Angelo Raffaele

COMPONENTE

- ALESSANDRINO dr. Riccardo - CATAPANO dr. Giuseppe
- LOVELLI dr. Giovanni - BISESTILE dr. Cosimo
- URSOLEO dr. Emidio - ROCHIRA dr. Roberto Antonio
- CARUSO dr. Leonardo - OCCHINEGRO dr. Marcello
- MINGIONE dr. Domenico - SEBASTIO dr. Francesco
- SCIUTTO dr. Giuseppe - VIOLA dr. Enrico
- DI PASTENA dr.ssa Giuseppina - MARZANO dr. Sergio
- VINCI dr. Angelo Raffaele - MONOPOLI dr. Pietro
- CRISTOFARO dr. Nicola

CONSIGLIO DELL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO

CONSIGLIO DELL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TARANTO
Palazzo di Giustizia - Via Marche
c.a.p. 74100 - prefisso telefonico 099

telefono - 7390493
fax - 7301840
e-mail: ufficio.segreteria@oravta.it

PRESIDENTE

- ESPOSITO avv. Angelo 4590942

CONSIGLIERE SEGRETARIO

- FEOLA avv. Aldo Carlo 4538305

CONSIGLIERE TESORIERE

- NARDELLI avv. Nicola 7302779

CONSIGLIERE

- COMEGNA avv. Sebastiano 7327805
- DI MAGGIO avv. Vincenzo 4529560
- FICO avv. Vito Sebastiano 4774607
- GIGANTE avv. Cristina 4593824
- IAVERNARO avv. Leonardo 7390952
- LEVATO avv. Rosario 374681
- MASTRANGELO avv. Pietro 8805204
- MIRAGLIA avv. Paolo 4533500
- NASTRI avv. Fabrizio 7325165
- ORLANDO avv. Rosario Pompeo 4730380
- TACENTE avv. Vincenzo 7361556
- TAGARIELLO avv. Carlo 7352866

RAPPRESENTANTE DEGLI ORDINI FORENSI DEL DISTRETTO DELLA
CORTE DI APPELLO DI LECCE AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

MORGESE avv. Francesco del Foro di Brindisi

RAPPRESENTANTE DEGLI ORDINI FORENSI DELLA CORTE DI APPELLO
DI LECCE ALL’ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA

ARESTA avv. Mariapaola del Foro di Taranto

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRINDISI

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
BRINDISI

Presso Palazzo di Giustizia - Via Lanzellotti n.3
c.a.p. 72100 - cod. fisc. 80001300740
prefisso telefonico 0831

Telefono - 586993
Fax - 586993
E-mail: presidente@ordineavvocati.br.it - consiglio@ordineavvocati.br.it

PRESIDENTE

- CONTE avv. Augusto - 336.825181 - 338.2643348

CONSIGLIERE SEGRETARIO

- PANZUTI avv. Carlo - 348.4113556

CONSIGLIERE TESORIERE

- SELICATO avv. Teodoro - 337.937177 - 335.7477382

DIPENDENTE

- CALABRESE Luigia - 0831.586993

A.F.L. (ASSOCIAZIONE FORENSE DI LECCE)

A.F.L. (ASSOCIAZIONE FORENSE DI LECCE)
Aderente all’ A.N.F. (Associazione Nazionale Forense)
Via G. Arditi, n.8
c.a.p. 73100 - prefisso telefonico 0832

telefono/telefax - 303541
e-mail: afllecce@genie.it

PRESIDENTE

- CAROLI CASAVOLA avv. Francesco

SEGRETARIO GENERALE

- NICOLARDI avv. Pietro

CONSIGLIERI

- ROMITA avv. Mario
- SPEDICATO avv. Lino
- NAPOLITANO avv. Vincenzo
- COPPOLA avv. Angelo
- BASTA avv. Alfonso
- MUSCOGIURI avv. Sandra
- GALANTE avv. Angelo
- DE MATTEIS avv. Ruggero
- SANSONETTI avv. Alberto
- FEDELE avv. Paolo Federico

COLLEGIO PROBIVIRI

- COLUCCIA avv. Bruno
- DORIA avv. Niceta
- LAZZARI avv. Marino

COLLEGIO REVISORE DEI CONTI

- GUGLIELMO avv. Antonio
- COPPOLA avv. Francesco
- DE GIORGI avv. Stefano

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LECCE

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
LECCE

Palazzo di Giustizia - Viale M. De Pietro
c.a.p. 73100 - prefisso telefonico 0832

Centralino - 660111 –int.437
Presidenza - 241446
Segreteria - 301907
Telefax - 331954
e-mail: ordavvle@libero.it

(biennio 2005-2006)

PRESIDENTE

- DE GIORGI avv. Antonio

CONSIGLIERE SEGRETARIO

- RELLA avv. Luigi

CONSIGLIERE TESORIERE

- FATANO Avv. Raffaele

CONSIGLIERI

- ALTAVILLA avv. Roberta
- BONEA avv. Silvio
- BONSEGNA avv. Giuseppe
- BRUNO avv. Laura
- DE MATTEIS avv. Ruggero
- MURRI DELLO DIAGO avv. Cosimo
- PICCINNI avv. Luigi
- SALVATORE avv. Giampaolo
- SERGI avv. Antonio
- SPANO avv. Salvatore
- STEFANIZZO avv. Nicola
- VANTAGGIATO avv. Angelo

La redazione del sito informa


Tutte le informazioni contenute in questo sito sono di pubblico dominio, essendo state prelevate dal Calendario Guidiziario della Corte di Appello di Lecce anno 2008/2009.
Chiunque volesse rettificare le informazioni contenute nel nostro sito o desiderasse interagire con la redazione, può contattarci all'indirizzo mail ca.corte@giustizia.it e per conoscenza ca.lecce@gmail.com

Il Brocardo

Il brocardo o broccardo è una sintetica e antica massima giuridica, tanto concisa quanto chiara, espressa in latino, come ad esempio dura lex, sed lex.
Esistono più ipotesi sull'origine di questo curioso termine, una delle quali lo riconduce al nome del giurista Burchardus vescovo di Worms (teoria liquidata dal Savigny), il quale scrisse 20 volumi di Regulae Ecclesiasticae, includendo una collezione di massime (dette Brocardica o Regulae Burchardicae). Da qui entrarono poi nell'uso comune grazie alla scuola dei glossatori di Bologna, attiva nei secoli XII - XIII.
Altra corrente di pensiero, respinta dal Kantorowicz, fa discendere il termine da una corruzione delle parole pro e contra. La funzione del brocardo, indipendentemente dall'etimologia, consiste nell'enucleare dalle leggi principi, chiamati generalia, ai quali vengono contrapposti le fonti che li suffragano e li contrastano, i pro e contra, appunto.
La prima testimonianza in volgare dell'uso del termine risale al 1314, con Francesco da Barberino:

"Se' tornato Jurista?
Dolce e piana fa vista
e non troppo allegando,
leggi multiplicando.
Né curar di broccardi,
ma cerca y casi e tardi
'adira o far contesa
con chi l'à prima impresa,
ch'uno experto è più dextro
che tu di leggi presto"

Alcuni Esempi

Dura lex, sed lex
Ignorantia legis non excusat. -------- L'ignoranza della legge non scusa
In claris non fit interpretatio. -------- Se una norma è chiaramente intellegibile non è necessario darne una interpretazione.
In dubio pro reo. -------- Nel dubbio, giudica in favore dell'imputato.
Inadimplenti non est adimplendum. -------- Nessuno deve rispettare una obbligazione se la controparte non adempie la propria.
Iura novit curia.-------- Il giudice conosce la legge.
Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali. -------- Non c'è né crimine né pena senza una preventiva legge penale.
Pacta sunt servanda. -------- I patti sono legge tra le parti (letteralmente, "i patti vanno rispettati").
Solve et repete. -------- Prima adempi alla tua obbligazione, poi chiedi il rimborso.
Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. -------- Quando la legge vuole regolare la materia in maggior dettaglio, allora regola la materia, altrimenti rimane in silenzio.
ex tunc. -------- Fin dall'inizio.
ex nunc. -------- Da questo momento.
Consensus, non amor, facit nuptias. -------- Il consenso non l'amore fa le nozze (massima del diritto canonico)

L'indulto

L'indulto è una causa di estinzione della pena prevista dall'art. 174 del Codice penale. Si tratta di un provvedimento generale di clemenza, ispirato, almeno originariamente, a ragioni di opportunità politica e pacificazione sociale, ma a volte degenerato nella prassi in strumento di periodico sfoltimento delle carceri.
Caratteristiche
L'indulto in senso proprio è un provvedimento con il quale il Parlamento condona o commuta parte della pena per i reati commessi prima della presentazione del disegno di legge di indulto. La Costituzione richiede una maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, per la sua approvazione; legge deliberata in ogni suo articolo e nella votazione finale. Per l’applicazione dell’indulto è competente il giudice dell’esecuzione, il quale procede senza formalità, secondo la procedura de plano prevista anche per l’amnistia.
Differenza con provvedimenti simili
L'indulto è un provvedimento di indulgenza a carattere generale e si differenzia dall'amnistia perché si limita ad estinguere in tutto od in parte la pena principale, che viene in tutto o in parte condonata oppure commutata in altra specie di pena consentita dalla legge e pertanto non estingue le pene accessorie, salvo che la legge di concessione non disponga diversamente e, a maggior ragione, lascia sussistere gli altri effetti penali della condanna, mentre l'amnistia estingue il reato.
Diversamente dalla grazia, che è un provvedimento individuale, l'indulto è un istituto di carattere generale e si riferisce a tutti i condannati che si trovino in determinate condizioni di pena.

Il Cancelliere

Nell'ordinamento giudiziario italiano il cancelliere è un funzionario ausiliario del giudice, suo principale collaboratore, addetto alla cancelleria istituita presso ciascun ufficio giudiziario (corte, tribunale o ufficio del giudice della pace) ai sensi dell'art. 3 del R.D. 12/1941 (Ordinamento giudiziario).
Compito principale del cancelliere è assistere il giudice, monocratico o collegiale, in tutti gli atti e le attività che devono essere documentate attraverso la redazione di un processo verbale. Quest'ultimo è redatto e firmato dal cancelliere, che in tal modo gli attribuisce pubblica fede, sicchè il verbale fa piena prova fino a querela di falso.
Oltre alla verbalizzazione, il cancelliere ha una serie di altre competenze, tra le quali si possono ricordare:
- il rilascio di copie e estratti autentici dei documenti prodotti;
- l'iscrizione a ruolo della causa;
- la formazione del fascicolo d'ufficio e, nel processo civile, la conservazione dei fascicoli di parte;
- le comunicazioni e notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, ivi compresa la comunicazione alle parti dei provvedimenti del giudice;
- la pubblicazione della sentenza.
- varie funzioni amministrative svolte dalla cancelleria non come ufficio ausiliario del giudice ma come articolazione locale del Ministero della Giustizia (atti di notorietà, rilascio di copie autentiche di documenti ecc.).
Il funzionario che svolge le funzioni corrispondenti a quelle del cancelliere per il pubblico ministero è denominato segretario giudiziario; l'ufficio al quale è addetto è denominato segreteria giudiziaria.
Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie appartiene all'ordine giudiziario ma non alla magistratura e dipende dal dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario, che è responsabile della gestione di tutto il personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio.

Istituto Vendite Giudiziarie

ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE BRINDISI
Via Romolo, 47/51
c.a.p. 72100 cod. fisc. 01933960740
prefisso telefonico 0831

Telefono 563537
Telefax 563537
e-mail: www.ivgbrindisi.it - mail@ivgbrindisi.it


S.n.c. DE.DA di De Iaco Enzo e D’Angelo Sebastiano - autorizzata alla gestione dell’ I.V.G. nell’ambito del circondario del Tribunale di Brindisi


Effettua le vendite in sede il MERCOLEDI’ alle ore 16,00 e seguenti; inloco il giovedì e venerdì successivi alle ore 9,00 e seguenti


ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE LECCE
Via Trapani, 18
c.a.p. 73100 - cod. fisc. 03549420754
prefisso telefonico 0832


telefono-fax 311539
e-mail info@ivglecce.it
sito internet http://www.ivglecce.it/


I.V.G. s.a.s. di Tornese Carmelo & C. - autorizzata alla gestione dell’ I.V.G. nell’ambito del circondario del Tribunale di Lecce


Effettua le vendite nei giorni di VENERDI’ alle ore 16.00 e seguenti.


ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE TARANTO
Via Sardegna 10/a-10/b
c.a.p. 74100 cod. fisc. 02366670731
prefisso telefonico 099


Telefono 7350998
Telefax 7350998
e-mail: ivgtaranto@msn.com


Piccola Società Cooperativa S.r.l. “Istituto Vendite Giudiziarie”, amministratore unico il Sig. CRAPANZANO Nicola - autorizzata alla gestione dell’I.V.G. nell’ambito del circondario del Tribunale di Taranto


Effettua le vendite nei giorni di GIOVEDI’ alle ore 16,00 e seguenti. In loco il venerdì ore 9.00 e seguenti.

Come si diventa consulenti tecnici del Giudice

Presso ogni Tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici del giudice. L'albo è tenuto dal Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione all'albo sono prese da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene chi richiede l'iscrizione.
Atto richiesto: Domanda di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici del giudice.
Ufficio giudiziario: Tribunale competente per territorio in relazione al luogo di residenza del richiedente.
Normativa di riferimento: artt. 13/23 att. cod.proc.civ.; artt. 61/64 - 191/201 cod.proc.civ.
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di LECCE
Palazzo di Giustizia – Viale M. De Pietro
c.a.p. 73100 - codice fiscale 80011410752
prefisso telefonico 0832

Centralino - 660111
Numeri Fax Procura:
- Segreteria Procuratore - 334976
- Segreteria Amministrativa - 334985
- Segreteria D.D.A. - 334984
- Ufficio RE. GE. - 246743
- Ufficio Esecuzione penale - 244024
- Ufficio Dibattimento - 279271
- Centro Intercettazioni - 256857
- Segreterie I° Piano ala ex Pret. - 334978
- Segreterie III° Piano ala Trib. - 302283
e-mail: procura.lecce@giustizia.it
e-mail: segreteria Procuratore segrpart.procura.lecce@giustizia.it
e-mail: segreteria del personale antonio.antonucci@giustizia.it

SEZIONE DI P.G. – ALIQUOTA POLIZIA DI STATO
Via Calabria – Telefono/Fax 307239

SEZIONE DI P.G. – ALIQUOTA CARABINIERI
Via Calabria – Tel.240463 - 241585

SEZIONE DI P.G. – ALIQUOTA GUARDIA DI FINANZA
Via Calabria – Tel. 306687-306694

Tribunali Amministrativi Regionali (abbreviato T.A.R.)

I Tribunali Amministrativi Regionali (abbreviato T.A.R.) sono organi di giurisdizione amministrativa, competenti a giudicare sui ricorsi proposti, nei confronti di atti amministrativi, da privati che si ritengono lesi (in maniera non conforme all'ordinamento giuridico) in un proprio interesse legittimo. Si tratta di giudici amministrativi di primo grado, le cui sentenze sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato.

Banche dati Giustizia Amministrativa Sentenze CdS e TAR

Riferimenti normativi
L'istituzione di organi di giustizia amministrativa di primo grado a circoscrizione regionale è prevista dalla costituzione (art. 125), ma è stata realizzata soltanto con la legge 1034 del 1971, dopo che era venuta meno la giurisdizione delle Giunte Provinciali Amministrative (organi che avevano competenza, in alcune materie, nei confronti di atti di comuni, province, e altri enti a dimensione locale), dichiarata incostituzionale per difetto di una composizione idonea ad assicurare quell'indipendenza che la Costituzione considera esigenza imprescindibile per ogni tipo di giudice.
La legge del 1971, peraltro, non si è limitata a colmare il vuoto creatosi nell'ordinamento per effetto di tale dichiarazione di incostituzionalità, costituendo organi giurisdizionali a competenza limitata in relazione agli enti e alle materie, ma ha generalizzato il doppio grado nella giurisdizione amministrativa. Su ogni atto di qualunque amministrazione pubblica (ivi compresa quella statale), giudica ora in prima istanza il T.A.R., mentre il Consiglio di Stato (che fino alla istituzione dei Tribunali Regionali giudicava normalmente in unica istanza) è chiamato a pronunciarsi solo in appello.

Localizzazione
I TAR sono venti, con circoscrizione corrispondente al territorio della relativa regione, e hanno sede nel capoluogo regionale; in varie regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Trentino-Alto Adige) esistono sezioni distaccate. Nel Lazio sono anche istituite tre sezioni in Roma, con competenze di particolare rilievo. A ciascun T.A.R. sono assegnati un presidente e non meno di cinque magistrati amministrativi (denominati, a seconda dell'anzianità di servizio, "referendari", "primi referendari", "consiglieri").
Le decisioni sono assunte con l'intervento di tre giudici.

Oggetto della giurisdizione dei T.A.R.
In generale, la giurisdizione dei TAR concerne la legittimità (cioè la conformità o meno a regole giuridiche) di atti lesivi di interessi legittimi, ma in casi eccezionali attiene anche al merito (vale a dire a valutazioni di opportunità dell'azione amministrativa). In alcune materie (la più importante è costituita dal pubblico impiego, nei limitati casi ancora oggi previsti dalla legge) tale giurisdizione, oltre che agli interessi legittimi (posizioni dei singoli, tutelate dall'ordinamento in quanto coincidenti con un interesse pubblico generale), si estende ai diritti soggettivi (posizioni garantite in modo diretto nei confronti di altri soggetti, ai quali incombe un obbligo volto ad assicurare in via immediata il godimento del diritto stesso), la cui cognizione è normalmente sottratta al giudice amministrativo e riservata al giudice ordinario (tribunale, ecc.).
La sfera di competenza di ciascun T.A.R. comprende i ricorsi volti contro atti di enti o di organi la cui sfera di azione si svolga esclusivamente nell'ambito regionale (per esempio di comuni, province, e regione; o di prefetti o altri organi periferici dello stato), nonché i ricorsi che attengano ad atti di organi centrali dello Stato e di enti pubblici ultraregionali, purché gli effetti dell'atto siano territorialmente limitati alla circoscrizione del T.A.R. Per gli atti i cui effetti non siano circoscritti in questo modo, è competente, ove si tratti di atti emanati da enti ultraregionali, il T.A.R. della regione in cui ha sede l'ente stesso; per gli atti degli organi centrali dello stato, il T.A.R. di Roma.

Il ricorso davanti ai T.A.R.
Il termine previsto per il ricorso è alquanto breve: il soggetto leso in un proprio interesse legittimo deve notificare il ricorso all'autorità che ha emanato il provvedimento entro sessanta giorni (ma esistono termini più brevi per i riti speciali) dalla data in cui il provvedimento stesso gli è stato comunicato o, comunque, ne ha avuto conoscenza. Il ricorso deve essere notificato, nello stesso termine, ad almeno un controinteressato (cioè ad un soggetto che potrebbe subire un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso (ad esempio: il vincitore di una concorso pubblico di cui si chiede l'annullamento).
La proposizione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento (così che l'amministrazione potrà portare a esecuzione, anche coattivamente, le pretese che ne derivino: per esempio, procedere all'occupazione di un bene immobile o a eseguire direttamente, a spese dell'interessato, prestazioni ordinate a quest'ultimo); tuttavia, qualora l'esecuzione sia idonea a causare danni gravi e irrecuperabili (ossia non risarcibili, il T.A.R., su istanza del ricorrente, può disporre sollecitamente la sospensione.

Le decisioni dei T.A.R.
Con la propria decisione il T.A.R., ove ritenga fondato il ricorso, annulla il provvedimento impugnato, e l'autorità amministrativa dovrà uniformarsi ai criteri in essa fissati; le sentenze del T.A.R. sono immediatamente esecutive e acquistano valore di cosa giudicata: il caso concreto deciso non può essere dedotto in altro giudizio, ove, entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione, non sia stato proposto appello. Le decisioni e le ordinanze dei T.A.R. possono essere appellate davanti al Consiglio di Stato. Quelle del Tar Sicilia, invece, davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa della regione siciliana (un organo, previsto dalla Statuto della regione, che agisce come una sezione staccata del Consiglio di Stato).

L'incidente probatorio

L'incidente probatorio è un istituto del diritto processuale penale con il quale il pubblico ministero, in via eccezionale ed esclusivamente su richiesta, reintegra nella fase dibattimentale atti probatori assunti durante le indagini preliminari.
I motivi e le situazioni che permettono l'incidente probatorio sono tassativamente elencati dall'art. 392 c.p.p. e sono esclusivamente situazioni di irripetibilità dell'assunzione della prova (teste moribondo, intercettazioni telefoniche, ecc.).
Anche la difesa può esercitare l'incidente probatorio, ma anche nei casi non previsti tassativamente per il P.M.

Procedura :
art. 392


1. Nel corso delle indagini preliminari: · il pubblico ministero · la persona sottoposta alle indagini
possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

a) all’assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento

b) all’assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché‚ non deponga o deponga il falso;

c) all’esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;

d) all’esame delle persone imputate in un procedimento connesso;

e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lett. a) e b);

f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;

g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l’atto al dibattimento.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.

2. possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni

Art.393 Richiesta 1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per l’assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica:

a) - la prova da assumere - i fatti che ne costituiscono l’oggetto - le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale

b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova.

c) le circostanze che rendono la prova non rinviabile al dibattimento.

2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche: - i difensori delle persone interessate a norma del comma 1 lett. b) - la persona offesa e il suo difensore. 2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità.

4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari ai fini dell’esecuzione dell’incidente probatorio.

Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all’assunzione della prova quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l’esecuzione dell’incidente probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

Art.394 Richiesta della persona offesa

1. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio. 2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.

Art.395 Presentazione e notificazione della richiesta 1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti ed è notificata a cura di chi l’ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell’art.La prova della notificazione è depositata in cancelleria.

Art.396 Deduzioni 1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico ministero ovvero la persona sottoposta alle indagini può: ³ presentare deduzioni sull’ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta ³ depositare cose ³ produrre documenti ³ indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate a norma dell’art. 393 comma 1 lett. b).

2. Copia delle deduzioni è consegnata dalla persona sottoposta alle indagini alla segreteria del pubblico ministero, che comunica senza ritardo al giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi. La persona sottoposta alle indagini può prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni da altri presentate.

Art.397 Differimento dell’incidente probatorio 1. Il pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga il differimento dell’incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare. Il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l’assunzione della prova.

2. La richiesta di differimento è presentata a pena di inammissibilità nella cancelleria del giudice entro il termine previsto dall’art. 396, comma 1, e indica:

a) l’atto o gli atti di indagine preliminare che l’incidente probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio;

b) il termine del differimento richiesto.

3. Il giudice, se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio, provvede entro due giorni con ordinanza con la quale: - accoglie - dichiara inammissibile - rigetta la richiesta di differimento.

L’ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero.

4. Nell’accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa l’udienza per l’incidente probatorio non oltre il termine strettamente necessario a, compimento dell’atto o degli atti di indagine preliminare indicati nel comma 2 lett. a). L’ordinanza è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata per estratto alle persone indicate nell’art. 393 comma 1 lett. b). La richiesta di differimento e l’ordinanza sono depositate all’udienza.

Art.398 Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio 1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 396, comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale: - accoglie - dichiara inammissibile - rigetta la richiesta di incidente probatorio.

L’ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.

2. Con l’ordinanza che accoglie la richiesta (124 att.) il giudice stabilisce:

a) l’oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni; b) le persone interessate all’assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni; c) la data dell’udienza. Tra il provvedimento e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.

3. Il giudice fa notificare: - alla persona sottoposta alle indagini - alla persona offesa - ai difensori

avviso del giorno dell’ora e del luogo in cui si deve procedere all’incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l’avvertimento che nei due giorni precedenti l’udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l’avviso è comunicato al pubblico ministero.

3-bis. La persona sottoposta alle indagini e i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati

4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.

5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l’incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest’ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta. 5-bis. Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all’assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l’ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all’incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l’udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l’abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia ovvero della consulenza tecnica. Dell’interrogatorio ‚ anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione ‚ disposta solo se richiesta dalle parti.

Art.399 Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini 1. Se la persona sottoposta alle indagini, la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l’incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice ne ordina l’accompagnamento coattivo.

Art.400 Provvedimenti per i casi di urgenza 1. Quando per assicurare l’assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza all’incidente probatorio, il giudice dispone con decreto motivato che i termini previsti dagli articoli precedenti siano abbreviati nella misura necessaria.

Art.401 Udienza 1. L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore della persona sottoposta alle indagini. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa . 2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma dell’art. 97 comma 4. 3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere all’incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un’altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice. 4. Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all’ammissibilità e alla fondatezza della richiesta. 5. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento (496 s.). Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame. 6. Salvo quanto previsto dall’art. 402, è vietato estendere l’assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all’incidente probatorio. È in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti. 7. Se l’assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore. 8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell’incidente probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.

Art.402 Estensione dell’incidente probatorio 1. Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta alle indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni previsti dall’art. 401 comma 6, il giudice, se ne ricorrono i requisiti dispone le necessarie notifiche a norma dell’art. 398 comma 3 rinviando l’udienza per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre tre giorni. La richiesta non è accolta se il rinvio pregiudica l’assunzione della prova.

Art.403 Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio 1. Nel dibattimento le prove assunte con l’incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione. 1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell’imputato raggiunto solo successivamente all’incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell’atto sia divenuta impossibile. Art.404 Efficacia dell’incidente probatorio nei confronti della parte civile 1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti previsti dall’art. 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita

martedì 30 ottobre 2007

La Corte d'Assise

La Corte d'Assise è un giudice collegiale composto da 8 giudici, di cui 2 togati (uno è il presidente, l’altro il giudice "a latere") ed altri 6 ordinari (che vengono definiti giudici popolari) estratti a sorte tra i cittadini di nazionalità italiana, senza alcuna distinzione di sesso, in una età compresa tra i 30 e i 65 anni; requisito minimo è il titolo di studio: diploma di licenza media inferiore per i giudici popolari del 1° grado e diploma di licenza media superiore per i giudici popolari del 2° grado.
La Corte d'Assise ha competenza a giudicare i delitti più gravi, quali omicidio, omicidio preterintenzionale, strage, ed i più gravi delitti politici, oltre ad alcuni delitti comportanti valutazioni etico-professionali (per es. omicidio del consenziente), mentre solitamente è priva di competenza nel giudicare reati che richiedano conoscenze tecnico-giuridiche che i giudici popolari, di regola, non hanno.
Con la Legge Grassi viene definitivamente disciplinata la Corte d’Assise, che attualmente è divisa in due gradi:
Corte d’Assise (1° grado)
Corte d’Assise d’appello (2° grado)
La Corte d'Assise d'appello svolge funzione di giudice d'appello delle sentenze emesse in 1° grado dalla Corte d'Assise. Infine, come per tutte le sentenze ed i provvedimenti concernenti la libertà personale, vi può essere l'eventuale intervento della Corte Suprema di Cassazione, che opera come giudice di legittimità, nel caso fosse intrapresa dalla parte soccombente una azione di impugnativa

Il Giudice dell'Udienza Preliminare (detto GUP)

Il Giudice dell'Udienza Preliminare (detto GUP) è il giudice che all'udienza preliminare decide sulla richiesta del pubblico ministero sul rinvio a giudizio dell'imputato o sull'applicazione della pena a richiesta dell'imputato e sulla richiesta del rito abbreviato, nel cui caso emette sentenza ricorribile solo in Cassazione.
Può anche emettere ordinanza di non luogo a procedere se ritiene infondate la richiesta del P.M. Se un Giudice si è espresso come GUP, non può far parte del collegio giudicante lo stesso imputato per lo stesso capo di imputazione.
La figura del GUP viene introdotta con la riforma del Codice di Procedura Penale

Giudice per le indagini preliminari (o GIP)....

Il giudice per le indagini preliminari (o GIP) è un soggetto del procedimento penale.
La figura del g.i.p. fu introdotta nell'ordinamento processualpenalistico italiano per sostituire quella del giudice istruttore. Il giudice per le indagini preliminari non ha autonomi poteri di iniziativa probatoria (a differenza del giudice istruttore), ma provvede solo su istanza di parte; i suoi atti sono espressamente previsti dalla legge (vige infatti il principio di tassatività).
Le funzioni attribuite al giudice per le indagini preliminari sono preordinate a garantire l'indagato nella fase delle indagini preliminari.
Fra gli atti più importanti del g.i.p. vi è l'ordinanza, utilizzata, fra l'altro, per applicare una misura cautelare su richiesta del pubblico ministero.

Pubblico ministero

Nell'ordinamento italiano, il Pubblico Ministero (P.M.) è il magistrato responsabile dell'esercizio dell'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.
La Costituzione prevede infatti all'art. 112 che "il pubblico ministero eserciti obbligatoriamente l'azione penale" e all'articolo 107 che "il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario"
Le funzioni del Pubblico Ministero sono esercitate:
nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio;
nei giudizi di impugnazione dai magistrati della Procura Generale presso la Corte di Appello o presso la Corte di Cassazione
nei giudizi relativi ad alcuni crimini di stampo mafioso dai magistrati della Direzione Nazionale Antimafia.

Autonomia del Pubblico Ministero in udienza e casi di sostituzione

Nell'udienza, il magistrato del Pubblico Ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia. Il suo superiore gerarchico ("capo dell'ufficio") provvede alla sua sostituzione nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio ed in altri casi espressamente previsti dalla legge. Negli altri casi, il Pubblico Ministero può essere sostituito solo con il suo consenso tramite un atto chiamato astensione; infatti il Pubblico Ministero a differenza del giudice non può essere ricusato dalle parti per gravi ragioni di convenienza ("ricusazione"). Il magistrato secondo la lettera della legge del codice di procedura penale non ha l'obbligo, bensì la "facoltà" di astenersi, empasse superato nella pratica con obbligo disciplinare e conseguente responsabilità interna del magistrato del Pubblico Ministero di fronte al capo dell'ufficio con conseguente obbligo (questo si) del superiore gerarchico di procedere alla sostituzione o alla avocazione delle indagini nei casi previsti dalla legge. Nel caso di contrasti interni nell'ufficio del Pubblico Ministero decide la Corte di Cassazione con apposita sezione dedicata

Ogni Procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione di Polizia giudiziaria. La Procura generale presso la Corte di Appello dispone di tutte le sezioni di Polizia giudiziaria istituite nel distretto. Queste sezioni di Polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite

Cancelleria Sezione Lavoro

-QUARTA Antonio
- COLUCCIA dr.ssa Maria Teresa - 0832/499950
- ANTONUCCI Amalia
- DI MARIA Carmela
- GRAVINA Laura
- GRECO Raffaele
- TOMA Luciana
- GRASSO Antonia
- MICALELLA Giovanni

Composizione Sezione

SEZIONE LAVORO

DELLI NOCI dr. Vittorio Presidente
BENFATTO dr. Mario Consigliere
VIGGIANI dr. Giuseppe Consigliere
BUCCARELLA dr. Piergiorgio Consigliere
CAVUOTO dr.ssa Daniela Consigliere

Udienze settimanali della Sezione: martedì e giovedì ore 9.30

Sezioni

Avvertenze
Sezione Penale
SEZIONE PROMISCUA

( SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA- SEZIONE PER I MINORENNI)

Presidente N.N.
Consigliere dr.ssa Rosa CASABURI
Consigliere dr.ssa Fausta PALAZZO
Consigliere N.N.

COMPONENTI PRIVATI DELLA SEZIONE PER I MINORENNI
Dr.ssa Tamara BLASI
Dr.ssa Maria Luisa AMMASSARI
Dr.ssa Cinzia Fiammetta PERRONE
Dr.ssa Stefania PINNELLI
Dr.ssa Maria Pia SINISI
Dr.ssa Claudia VILLANI
Dr. Cosimo MUZZACCHI
Dr. Pietro SGOBBA
Dr. Luigi CAPUTO
Dr. Brizio Antonio COLELLA
Dr. Marco PICCINNO
Dr. Vincenzo Giuseppe SAPONARO

Corte di Assise di Appello

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

Presidente effettivo dr. Dario CENTONZE
Presidente supplente dr. Rodolfo BOSELLI
Consigliere effettivo dr. Domenico CUCCHIARA
Consigliere supplente dr. Roberto TANISI



Sezioni Penali



PRIMA SEZIONE PENALE

I COLLEGIO

Presidente dr. Mario BUFFA
Consigliere dr. Valerio FRACASSI
Consigliere dr. Gabriele PROTOMASTRO
Consigliere supplente dr. Domenico CUCCHIARA
II COLLEGIO

Presidente dr. Valerio FRACASSI
Consigliere dr. Gabriele PROTOMASTRO
Consigliere dr.ssa Rosa SINISI


SECONDA SEZIONE PENALE


Presidente dr. Rodolfo BOSELLI
Consigliere dr. Roberto TANISI
Consigliere dr. Andrea TRONCI
Consigliere supplente dr. Domenico CUCCHIARA
Consigliere supplente dr.ssa Rosa SINISI

Sezione Lavoro

Composizione Sezione Lavoro
Cancelleria
Avvertenze
Note di iscrizione a ruolo lavoro - previdenza - assistenza obligatorie.
Intercalare A e Intercalare B in caso di pluralità delle parti.
Elenco degli eventi

Sezioni Civile

I Sezione Civile
2 Sezione Civile
Sezione Promiscua
Avvertenze generali
Avvertenze in materia civile
Nota di iscrizione al ruolo cause ordinarie

Affari civili di volontaria giurisdizione o da trattarsi in camera di consiglio
Versione modificata con circolare n.1818/2001/U del 23 maggio 2001
Nota di iscrizione al ruolo controversie agrarie
Intercalare A e Intercalare B in caso di pluralità delle parti.
Elenco degli eventi
SECONDA
SEZIONE CIVILE
Presidente dr. Marcello DELL'ANNA
Consigliere dr. Riccardo MELE
Consigliere dr. Mario CIGNA

Consigliere dr.ssa Anna Rita PASCA

Consigliere supplente N.N.



PRIMA SEZIONE CIVILE



Presidente dr. Alfredo LAMORGESE

Consigliere dr. Cosimo ALMIENTO

Consigliere dr. Giovanni ROMANO

Consigliere dr. Alessandro SILVESTRINI

Consigliere dr.ssa Lucia ESPOSITO

Tribunale di Taranto

Contatti
Avvertenze e norme di servizio
Composizione delle sezioni e degli uffici
Sezioni Stralcio
Prima sezione penale
Seconda sezione penale
Corte di Assise
Sezione G.I.P. - G.U.P. - U.D.A.
Calendario delle udienze

Calendario delle udienze

CALENDARIO DELLE UDIENZE

PRIMA SEZIONE CIVILE: 1° venerdi ore 11.00 ud. Collegiale
SECONDA SEZIONE CIVILE: 1° e 3° lunedì del mese ore 10.00 ud collegiale
TERZA SEZIONE CIVILE: ultimo mercoledì ore 11,00 ud collegiale
SEZIONE LAVORO: primi giovedì e venerdì del mese ore 9,00 ud collegiale
SEZIONE SPEC. AGRARIA: 1° e 3° giovedì del mese ore 10.00
SEZIONE FALLIMENTARE: lunedì ore 11.00 venerdi ore ore 11.00, in prosecuzione dell’udienza della Prima Sezione Civile.
PRIMA SEZIONE PENALE: lunedì, mercoledì e venerdì collegiale
SECONDA SEZIONE PENALE: lunedì, martedì e giovedì

PERIODO FERIALE

UDIENZE CIVILI: venerdi ore 11.00
UDIENZE PENALI: martedì ore 9.00

Sezione G.I.P. - G.U.P. - U.D.A.

SEZIONE G.I.P. - G.U.P.

- TOMMASINO dr. Giuseppe Presidente di sezione
- GUARNA dr. Pio Presidente supplente
- LA MARCA dr. Luciano Giudice
- ANCONA dr. Michele Giudice
- FIORE dr. Ciro Giudice
- SANTELLA dr.ssa Bombina Giudice
- TODISCO dr.ssa Patrizia Giudice

U. D. A.

- LAVEGAS dr. Carlo Presidente
- MOREA dr. Franco Componente
- FIORE dr. Ciro Componente

Corte di Assise

PRIMA SEZIONE CORTE D’ASSISE

- DI TODARO dr. Pasquale Presidente effettivo
- FIORE dr. Ciro Presidente supplente
- CARRIERE dr. Pompeo Giudice
- ROSATI dr. Martino Giudice supplente

SECONDA SEZIONE CORTE D’ASSISE

- DE LIGUORI dr. Luigi Presidente effettivo
- ANCONA dr. Michele Presidente supplente
- LASTELLA dr.ssa Anna Maria Giudice effettivo
- TODISCO dr.ssa Patrizia Giudice supplente

Seconda Sezione Penale

SECONDA SEZIONE PENALE
TRIBUNALE LIBERTA’ – MISURE PREVENZIONE

- DI TODARO dr. Pasquale Presidente
- ROSATI dr. Martino Giudice
- CHIARELLI dr. Genantonio Giudice
- CARRIERE dr. Pompeo Giudice
- MISSERINI dr.ssa Fulvia Giudice
- ROMANO dott. Rita Giudice
- GILLI dott. Vilma Giudice
- DE MICHELE dr. Massimo Giudice
- RIZZO dr. Marcello Giudice
- GRECO dr.ssa Cosima G.O.T.
- MAZZUTI dr.ssa Frida G.O.T.

Prima Sezione Penale

PRIMA SEZIONE PENALE
TRIBUNALE LIBERTA’ – MISURE PREVENZIONE

- DE LIGUORI dr. Luigi Presidente
- LA MARCA dr. Luciano Presidente supplente
- LASTELLA dr.ssa Anna Maria Giudice
- NIGRI dr.ssa Patrizia Giudice
- INGENITO dr.ssa Valeria Giudice
- DE TOMASI dr. Alessandro Giudice
- SAVELLI dr.ssa Roberta Giudice
- CACUCCI dr. Francesco Giudice
- DI TODARO dr.Filippo Giudice
- CURCI dr.ssa Tiziana G.O.T.
- FANULI dr.ssa Mariella G.O.T.
- LAVECCHIA dr.ssa Vita Maria G.O.T

Sezioni Stralcio

SEZIONI STRALCIO
PRIMA SEZIONE

- ANCONA dr. Michele Presidente
- BACCARO avv. Giuseppe Giudice onorario aggregato
- GUIDA avv. Franco Giudice onorario aggregato
- PRESTA avv. Vincenzo Giudice onorario aggregato
- DE BELLO avv. Laura Giudice onorario aggregato
- GIANNUZZI CARDONE avv. Giacomo Giudice onorario aggregato

SECONDA SEZIONE

- MOREA dr. Franco Presidente
- CARADONNA avv. Gianfranco Giudice onorario aggregato
- CHIRULLI avv. Antonio Giudice onorario aggregato
- SPADARO avv. Arcangelo Giudice onorario aggregato

SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO

- VOZZA dr. Vito Presidente
- CIQUERA dr. Raffaele Giudice
- DE NAPOLI dr. Lorenzo Giudice
- ROTOLO dr.ssa Lucia Giudice
- MAGAZZINO dr. Cosimo Giudice
- PALMA dr.ssa Elvira Giudice
- DECEGLIE dr.ssa Maria Giovanna Giudice
- PAZIENZA dr. Luigi Giudice

SEZIONE FALLIMENTARE

- GIGANTESCO dr. Cataldo Presidente
- GENOVIVA dr. Pietro Presidente supplente
- ZANNA dr.ssa Francesca Giudice
- CASAVOLA dr. Martino Giudice supplente

SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA

- LAVEGAS dr. Carlo Presidente
- MOREA dr. Franco Giudice
- MAGGI dr. Marcello Giudice
-SCIALPI Cosimo Esperto effettivo
-FINO Gianfranco Esperto effettivo
-FARAONI Carmelo Esperto supplente
-RAVELLI dr. Francesco Esperto supplente

GIUDICE DELL’ESECUZIONE IMMOBILIARE

- CASAVOLA dr. Martino Giudice

GIUDICE DELL’ESECUZIONE MOBILIARE

- PENSATO dr. Antonio Giudice
- CAVALLONE dr. Luciano Giudice

GIUDICI DELEGATI AI FALLIMENTI

- GENOVIVA dr. Pietro Giudice
- ZANNA dr.ssa Francesca Giudice

GIUDICE PER LA SORVEGLIANZA SUI GIORNALI E SULLE PUBBLICAZIONI

- VELLA dr. Pietro Giudice

Composizione delle sezioni e degli uffici

COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI E DEGLI UFFICI
PRIMA SEZIONE CIVILE

- GIGANTESCO dr. Cataldo Presidente
- GENOVIVA dr. Pietro Giudice
- DIOTAIUTI dr. Marcello Presidente supplente
- VELLA dr. Pietro Giudice
- ZANNA dr.ssa Francesca Giudice
- D’ERRICO dr.ssa Stefania Giudice
- ATTANASIO dr. Antonio Giudice
- PERSIO dr.ssa Porzia G.O.T.
- MICCOLI dr. Daniele G.O.T.

SECONDA SEZIONE CIVILE

- LAVEGAS dr. Carlo Presidente
- MOREA dr. Francesco Vice Presidente
- CASAVOLA dr. Martino Giudice
- MAGGI dr. Marcello Giudice
- FASANO dr. Annamaria Giudice
- PENSATO dr. Antonio Giudice
- CAMPANALE dr. Michele Giudice
- GIANNOTTE dr.ssa Claudia G.O.T.
- CASALINO dr.ssa Anna G.O.T.

TERZA SEZIONE CIVILE

- PIZZUTI dr. Ferdinando Presidente
- SCISCI dr. Ettore Vice Presidente
- COSENZA dr.ssa Marina Giudice
- MONTARULI dr.ssa Valeria Giudice
- CAVALLONE dr. Luciano Giudice

Avvertenze e norme di servizio

TRIBUNALE DI TARANTO
AVVERTENZE E NORME DI SERVIZIO
I

Le udienze civili di prima comparizione saranno tenute nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì e avranno inizio alle ore 9,00; quelle istruttorie – stabilite per ciascun giudice istruttore con apposito decreto - avranno inizio dopo l’espletamento delle prime.
Il numero delle udienze e l’ora di apertura delle stesse potranno subire variazioni durante l’anno per decreto del Presidente, reso noto mediante affissione in appositi quadri del Palazzo di Giustizia.

II

Le udienze civili collegiali saranno tenute il venerdì dalla Prima Sezione Civile e dalla sezione Fallimentare, il 1° e 3° lunedì del mese dalla Seconda Sezione Civile, il 1° e 3° giovedì dalla Sezione Specializzata Agraria, i primi giovedì e venerdì del mese dalla Sezione lavoro. Esse avranno inizio alle ore 11, ad eccezione di quelle della Sezione Lavoro e della Sezione Specializzata Agraria, che avranno inizio alle ore 9.00. Le Camere di Consiglio saranno tenute negli stessi giorni per ciascuna sezione sopra indicata, dopo l’udienza collegiale.

III

Le udienze penali collegiali e monocratiche avranno inizio alle ore 9,00 e saranno tenute nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalla 1° e 2° sezione penale e 1° e 2° sezione di Corte di Assise.

IV

La Cancelleria resterà aperta al pubblico:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13.30;
- il lunedì e il mercoledì anche nelle ore pomeridiane dalle 15,00 alle 17.00, ad eccezione del periodo estivo, ove si osserva la chiusura pomeridiana;
- il sabato, per il solo deposito atti urgenti, dalle 8.30 alle 13.30.
l’ora di apertura di alcune cancellerie potrà subire variazioni durante l’anno per decreto del Presidente, reso noto mediante affissione in appositi quadri del Palazzo di Giustizia.

V

Nel periodo delle ferie funzionerà una Sezione Unica Feriale, che terrà udienza civile il venerdì e udienza penale il martedì

Tribunale di Taranto

TRIBUNALE DI TARANTO
Palazzo di Giustizia - Via Marche, 7
C.A.P. 74100 – Cod. Fisc. 80019110735
prefisso telefonico 099

Centralino 7343111
Presidente 7343259
Segreteria Presidente 7343257
Dirigente Cancelleria 7343462
Direttore Settore Amministrativo 7343256
Segreteria generale 7343487
Fax Dirigenza e Presidenza 7351987 – 339832
Telefax Sezione Fallimentare 7304424
Ufficio Esec.Immobilioare 7343291
Telefax Sezione GIP 7665807
Telefax Sez..Penali Dibattimento Collegiale 334090
Telefax Sez. Penali Dibattimento Monocratico 333981
Telefax Sezioni Civili 7343240-376
e-mail tribunale.taranto@giustizia.it

PRESIDENTE

GIGANTESCO dr. Cataldo - 7343259

lunedì 29 ottobre 2007

Tribunale di Brindisi

Contatti
Avvertenze di servizio

Avvertenze di servizio

TRIBUNALE DI BRINDISI

Avvertenze e norme di servizio
I

Gli affari civili saranno assegnati dal Presidente della Sezione Civile.
Le udienze saranno tenute secondo il seguente calendario.
1) Udienze civili giudice monocratico (1° comparizione e trattazione): tutti i
giorni (escluso il sabato) h. 9.00;
2) Udienze collegiali vecchio rito: il 2° e 4° lunedì di ogni mese, h. 11.30;
3) Udienze collegiali nuovo rito: il 1° e 3° mercoledì di ogni mese, ore 11,30;
4) Udienze volontaria giurisdizione: il 1° e il 3° mercoledì ed il 2° e 4°
lunedì di ogni mese, ore 9.30;
5) Udienze giudice tutelare: ogni martedì e giovedì, ore 9.30;
6) Udienze lavoro e previdenza: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e
venerdì, ore 9.30;
7) Udienze appello lavoro: 1° e 3° mercoledì di ogni mese, ore 9.30;
8) Udienze sezione specializzata agraria: 2° e 4° mercoledì di ogni mese,
ore 9.30;
9) Udienze sezione fallimentare:
a) udienze ascolto: 1° e 3° martedì, ore 9.30;
b) udienze verifica: ogni giovedì, ore 9.30;
c) udienze per vendite fallimentari: mercoledì, ore 9.30;
10) Udienze esecuzioni immobiliari:ogni lunedì, 2° e 4° mercoledì e ogni
venerdì, ore 9.30;
11) Udienze esecuzioni mobiliari: ogni 1° e 3° mercoledì ed il 1° e 3°
mercoledì, ore 9.00;
12) Udienze tentativo conciliazione coniugi: ogni martedì e giovedì, ore 9.30.

II

Gli affari penali saranno trattati dalle due sezioni che operano presso il Tribunale.
Le udienze penali avranno inizio alle ore 9.00 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.
Gli affari di Camera di Consiglio saranno trattati lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.

III

Nel periodo feriale, funzionerà una sola sezione:
Udienze civili: lunedì ore 10.00 – Udienze penali: mercoledì ore 9.30.

IV

Le parti sono tenute ad osservare la legge 7 dicembre 1979, n. 59 e successive modifiche.

Contatti

TRIBUNALE DI BRINDISI
Palazzo di Giustizia - Viale Lanzellotti
c.a.p. 72100 - Codice fiscale n. 80007020748
Prefisso telefonico 0831

Centralino: 534111
Segreteria di Presidenza 534606
Fax Presidenza 516902
e-mail: tribunale.brindisi@giustizia.it
Dirigente Amministrativo 534612
Fax Dirigenza 534236

La Corte di Appello

Cos'è la Corte d'Appello...

È un organo collegiale giudicante sulle sentenze pronunciate in primo grado dai Tribunali in materia civile e penale. L'appello è un mezzo di impugnazione previsto dalla legge per chiedere la riforma totale o parziale di un provvedimento del giudice che si ritiene errato. Contro le sentenze del Giudice di pace e del Tribunale, l'appello si propone, rispettivamente, al Tribunale ed alla Corte d'appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza. La Corte d'Appello ha sede nel capoluogo del 'distretto'.

Indirizzi

giovedì 25 ottobre 2007

Avvertenze e Norme di Servizio

TRIBUNALE DI LECCE
AVVERTENZE E NORME DI SERVIZIO

I


Il Tribunale di Lecce è composto dalla I° Sezione Civile, II° Sezione Civile, Sezione Commerciale (Fallimentare, Esecuzione immobiliare e mobiliare), dalla Sezione per le controversie individuali del lavoro e in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, da due sezioni penali, da un ufficio per le indagini preliminari, dalla Corte di Assise, nonché dai seguenti altri uffici sezioni specializzate:
1) Sezione specializzata per la risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari;
2) Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione;
3) Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e di provvedimenti di sequestri;
4) Due Sezioni Stralcio.


II


I procedimenti civili vengono assegnati alle tre sezioni civili in ragione della competenza in materia e alle Sezioni Stralcio con riferimento al numero di ruolo (numeri pari alla prima sezione, numeri dispari alla seconda sezione).
I procedimenti penali col nuovo rito vengono assegnati per i dibattimenti
alle due sezioni secondo i criteri, fissati nella riunione prevista dall’art.
15 D.L. 28 luglio 1989, n. 273.


III
CAUSE CIVILI
DEPOSITI

I depositi già previsti dall’art. 38 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., determinati dalla legge 7-2-1979, n. 59 e successive modificazioni, sono i seguenti:
Per le iscrizioni a ruolo occorre predisporre:
1) nota di iscrizione a ruolo debitamente compilata, firmata e datata;
2) versamento del contributo unificato nell’importo corrispondente al valore della causa o nella misura indicata dalle disposizioni sul contributo unificato per il tipo di procedimento da instaurare; se il procedimento è esente occorre indicare il motivo di esenzione.
3) Versamento (ad eccezione dei casi di esenzione dal pagamento del contributo
unificato)
- di EURO 2,46 per i procedimenti di cognizione ordinaria;
- di EURO 0,78 per i procedimenti speciali (ad eccezione dei decreti ingiuntivi per i quali nulla è dovuto);
- di EURO 8,00 per i procedimenti in camera di consiglio (quali devono intendersi i reclami);
- Per anticipazione forfettaria da corrispondere nella stessa modalità di versamento del contributo unificato.
4) Indice degli atti allegati cuciti e numerati (N.B. in indice devono essere indicate le pagine di cui consta ogni allegato).
Per i procedimenti di esecuzione immobiliare, così come previsti dalla Legge 7-2-1979, n. 59, modificata con la Legge 6.4.1984, n. 57:
a) per le istanze di vendita: versamento tramite lottomatica di EURO 200,00;
b) per le istanze di conversione, solo istanza in bollo.
Tabella versamento contributo unificato
1) il contributo unificato è corrisposto in base al valore della controversia
a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore ad euro 1.033
b) euro 62 per i processi da euro 1.033 ad euro 5.165
c) euro 155 per i processi da euro 5.166 ad euro 25.823
d) euro 310 per i processi da euro 25.824 ad euro 51.646
e) euro 414 per i processi da 51.647 ad euro 258.228
f) euro 672 per i processi da 258.229 ad euro 516.457
g) euro 930 per i processi di valore superiore ad euro 516.457
h) euro 310 per i processi di valore indeterminabile
2) il contributo è dovuto nella misura del 50% per i seguenti procedimenti speciali:
libro IV titolo I c.p.c.
capo I
decreti ingiuntivi
71
capo II
convalida di sfratto
capo III
- procedimenti cautelari
- sequestro (artt.670,671)
- denuncia di nuova opera e danno temuto (art.688)
- accertamento tecnico preventivo (art. 696)
- provvedimento d’urgenza (art. 700)
capo IV
- procedimenti possessori (art. 703)
per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
per il giudizio di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento
3) E’ dovuto il contributo pari ad Euro 120.00 per:
procedimenti di opposizione agli atti esecutivi:
- art. 617 c.p.c. 1° co
- art. 617 c.p.c. , 2° comma dopo il provvedimento del giudice
dell’esecuzione che ordina l’iscrizione della causa a ruolo.
procedimenti in materia di
- locazione (compreso il mutamento di rito)
- comodato
- occupazione senza titolo
- impugnazione delibera condominiale
4) Sono esenti:
1) procedimenti cautelari attivati in corso di causa:
- sequestro
- denuncia di nuova opera e di danno temuto
- accertamento tecnico preventivo
- provvedimento d’urgenza
2) procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione
3) procedimenti in materia di assegni per il mantenimento della prole
4) procedimenti riguardanti la prole
5) interdizione
6) inabilitazione
5) E’ dovuto il contributo di Euro 62 per i reclami al colleggio.
72

IV
PROCEDIMENTI SPECIALI

I ricorsi per i procedimenti speciali previsti dal libro IV del c.p.c.,
diretti al Presidente del Tribunale (quando non siano di competenza del giudice
istruttore), devono essere presentati alla cancelleria generale con i relativi
depositi come innanzi specificati.
I custodi nominati nei sequestri giudiziari, devono essere presentati
alla cancelleria generale con i relativi depositi come innanzi specificati.
I custodi nominati nei sequestri giudiziari, devono osservare gli obblighi di
cui all’art. 676 c.p.c.
Nei procedimenti relativi ad espropriazioni per causa di p.u., la istanza
di svincolo dell’indennità deve essere corredata dai seguenti documenti:
- copia del decreto prefettizio di espropriazione;
- polizza rilasciata dalla cassa Depositi e Prestiti o certificati equipollenti;
- titolo di provenienza dei beni espropriati;
- certificato storico catastale, ventennale;
- certificato della Prefettura, rilasciato dopo il 30° giorno dalla data di
notificazione e pubblicazione sul F.A.L. del decreto di espropriazione, da
cui risulti: l’eseguita pubblicazione dell’anzidetto decreto sul F.A.L. della
Provincia, l’inesistenza di opposizione sia all’ammontare dell’indennità
che al pagamento della stessa;
- certificato delle eseguite denunce delle successioni che siansi aperte nel
termine di venti anni sui beni espropriati, e di eseguito riscatto;
- certificato di eseguito riscatto e pagamento dell’imposta straordinaria sul
patrimonio gravante sui beni espropriati , ovvero documentazione relativa
all’esecuzione dei detti beni dell’imposta.
Per i certificati storici catastali complessi, cioè relativi a fondi indicati
con molteplici numeri, frazionamenti, ecc., il ricorrente deve munirsi dal
competente ufficio del catasto, per tutti i fondi, di un unico certificato intestato
all’espropriato (o all’eventuale avente causa) comprendente tutti i numeri
e i dati catastali citati nel decreto di espropriazione.
Inoltre, nei casi suaccennati, il ricorrente deve provvedere a che il certificato
storico catastale contenga, nell’epigrafe, l’indicazione dei numeri ordinati
e di quelli derivati, rispettivamente affiancati in colonna.
L’istanza di svincolo deve essere motivata con analitici richiami ai
documenti su cui la stessa è fondata, segnatamente in ordine alla storia dei
trapassi dei fondi nel ventennio, si che conduca alla chiara e sicura dimostrazione:
73
a) della legittimità della provenienza,
b) che gli immobili espropriati siano esenti da ipoteche e da altri vincoli
conferenti diritto, a parte l’indennità.
Gli atti del fascicolo dovranno essere regolarmente cuciti, numerati e
indicati in apposito indice.

V
GRATUITO PATROCINIO

Non esiste dal 1.7.2002 con entrata in funzione del D.P.R. 115/2002

VI
PROCEDIMENTI PENALI

Le udienze avranno inizio alle ore 9,30 nei giorni indicati nell’apposita tabella.
Le istanze di rinvio, saranno dirette al Presidente della Sezione per i procedimenti di competenza collegiale e al Giudice Monocratico per quelli di competenza monocratica.
Le udienze innanzi ai Giudici per le indagini preliminari si terranno
ogni giorno della settimana.
L’udienza per l’applicazione delle misure di prevenzione si tiene con inizio alle ore 9.30. I sezione penale nei giorni di collegio, II sezione penale il Iº lunedì di ogni mese.
Il Tribunale costituito ai sensi della Legge 12-08-1982 per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro tiene udienza martedì e venerdì di ogni settimana con inizio dalle
ore 9,30.

VI
CONSULENTI TECNICI, PERITI, INTERPRETI

Gli albi dei consulenti tecnici del giudice (art.. 16 c.p.c. e ss. disp. att. c.p.c.) e dei periti (artt. 221 c.p.c. e ss. Disp. att. c.p.c.) sono tenuti dalla Segreteria della Presidenza del Tribunale.
Per la distribuzione degli incarichi tutti i Magistrati del Tribunale si atterranno a quanto prescrive l’art. 23 delle suddette disposizioni.

VII
ORARIO DELLE CANCELLERIE

Per l’espletamento dei sevizi interni, le cancellerie saranno chiuse ai professionisti e al pubblico alle ore 13.30 del termine del normale orario di ufficio ed il martedì e giovedì pomeriggio alle ore 17.00.

Contatti Tribunale Lecce

Centralino (n. 10 linee urbane) 660111
Centralino Via Brenta 499111
Presidente I° Sezione Civile: 499516
Presidente 2° Sezione Civile: 433520
Presidente Sezione Lavoro: 499508
Presidente Prima Sezione Penale: 660299/247972
Presidente Seconda Sezione Penale: 660280/248064
G.I.P.: 300203
Cancelleria Civile: 499534
Sezione Commerciale: 499528
Cancelleria Penale: 660298/248037
Cancelleria G.I.P.: 660278
Cancelleria riesame 660253-245424
Segreteria della Presidenza 660253/245424
Telefax (Segreteria della Presidenza): 241948
Segreteria Amministrativa 660246/257972
Telefax (Segreteria Amministrativa): 248548
Telefax Cancelleria Civile: 499760/499734
Telefax Sez. Commerciale: 499852
Telefax Sez. Lavoro: 499814
Telefax Sez. Riesame: 242429
Telefax (G.I.P.): 246672
Telefax (Corte di Assise): 247031
Telefax (Ufficio esecuz. Penale): 334987
Telefax (1° Sez. Penale): 247019
Telefax (2° Sez. Penale): 279863

Tribunale di Lecce

TRIBUNALE DI LECCE
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c.a.p. 73100 - codice fiscale 80012740751
prefisso telefonico 0832

Contatti.
Avvertenze e Norme di Servizio
http://corteappellolecce.blogspot.com/2007/10/avvertenze-e-norme-di-nervizio.html

Siti Istituzionali

Ministero Giustizia
Italia.gov.it
Governo
Presidenza della Repubblica
Parlamento
Unione Europea
Nazioni Unite
Finanze
Agenzia delle Entrate
Agenzia del Territorio
Agenzia del Demanio
Agenzia delle Dogane
Tesoro
Corte Costituzionale
Corte dei Conti
Consiglio di stato e T.A.R.
Funzione pubblica
Ministero Comunicazioni
Ministero Beni Culturali

Siti per ricerche giuridiche

http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.normeinrete.it/
http://www.diritto.it/
http://www.dirittoegiustizia.it/
http://www.giurcost.org/
http://www.giurisprudenza.it/
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mercoledì 24 ottobre 2007

Giudici popolari - Corte di Assise di Appello

La Corte di assise di Appello

La Corte di assise di Appello è un collegio giudicante ed è costituita da: un magistrato con funzioni di Presidente- un magistrato della Corte di Appello con funzione di giudice a latere- da sei giudici popolari. Magistrati e giudici popolari costituiscono un collegio unico a tutti gli effetti.
La Corte di Assise giudice dei reati indicati dall'articolo 5 del codice di procedura penale; la Corte di Assise di Appello giudica sugli appelli avverso le sentenze delle Corti di Assise del Distretto

Chi può fare il giudice popolare

I giudici popolari per le Corti di assise di appello devono essere in possesso dei seguenti requisiti:a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;b) buona condotta morale;c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;d) titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Sono dispensati dall'ufficio di giudice popolare per la durata della carica:a) i Ministri e i Sottosegretari di Stato;b) i membri del Parlamento;c) i Commissari delle regioni;d) i componenti gli organi delle regioni preveduti dall'art. 121 della Costituzione o gli organi corrispondenti preveduti dagli statuti regionali speciali;e) i prefetti delle province

Come si diventa giudice popolare

I giudici popolari sono estratti a sorte dall'albo approvato dal Presidente del Tribunale, sulla base di elenchi formati dai comuni e dalle commissioni mandamentali.
In tali elenchi vengono iscritti coloro che possiedono i requisiti previsti dalla legge.
L'estrazione avviene 15 giorni prima della conclusione della sessione ed i giudici estratti vengono convocati davanti al Presidente entro i cinque giorni successivi all'estrazione.
Nel giorno della convocazione il Presidente, dopo aver dispensato coloro che risultano legittimamente impediti, chiama a prestare servizio, nell'ordine dell'estrazione, tanti giudici popolari quanti ne servoI giudici popolari sono estratti a sorte dall'albo approvato dal Presidente del Tribunale, sulla base di elenchi formati dai comuni e dalle commissioni mandamentali.
L'estrazione avviene 15 giorni prima della conclusione della sessione ed i giudici estratti vengono convocati davanti al Presidente entro i cinque giorni successivi all'estrazione.
Nel giorno della convocazione il Presidente, dopo aver dispensato coloro che risultano legittimamente impediti, chiama a prestare servizio, nell'ordine dell'estrazione, tanti giudici popolari quanti ne servono per formare il collegio.
Di norma vengono anche individuati due giudici popolari supplenti i quali saranno chiamati a prestare servizio solo nel caso di impedimento dei giudici effettivi.
Se il dibattimento si prevede di lunga durata, o comunque quando lo ritiene necessario, il Presidente dispone che prestino servizio altri giudici popolari, in qualità di aggiunti, in numero non superiore a 10, perché assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di loro assenza o impedimento

Quando opera la Corte di Assise di Appello

La Corte di Assise di Appello tiene quattro sessioni annue della durata di tre mesi ciascuna.
Il giudice nominato per una sessione partecipa ai collegi giudicanti dei processi penali che iniziano in quel trimestre ma i dibattimenti debbono essere conclusi dallo stesso collegio anche dopo la fine della sessione nel corso della quale sono stati iniziati.
Il Giudice Popolare, quindi, potrebbe non far parte di nessun collegio, se nel trimestre non si celebrano processi, ma la sua attività potrebbe anche prolungarsi oltre i tre mesi della sessione per la quale è stato nominato.


Obblighi e sanzioni

La funzione di giudice popolare è obbligatoria ed è parificata, a tutti gli effetti, all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.
Il giudice popolare che, chiamato a prestare servizio, non si presenta senza giustificato motivo, può essere condannato, con decreto motivato, dal presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello al pagamento di una somma da euro 2 a euro 15 a favore della cassa delle ammende, e alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento cagionato dalla sua assenza, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.Il decreto può essere revocato dallo stesso presidente qualora il condannato, entro quindici giorni dalla notificazione, dimostri di essersi trovato nella impossibilità di presentarsi.
Il giudice popolare, il quale prima che sia pronunziata la sentenza manifesta indebitamente il proprio convincimento sui fatti, che formano oggetto del procedimento, è escluso, previa contestazione, con decreto motivato del presidente, dal far parte del collegio, ed è condannato al pagamento di una somma da euro 10 ad euro 25 a favore della cassa delle ammende, oltre alle spese dell'eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.Contro il decreto di condanna è ammessa opposizione, entro cinque giorni dalla notificazione, al presidente della Corte di appello, il quale provvede ugualmente con decreto. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento di esclusione


Indennita

Ai Giudici Popolari nei collegi di assise spetta l'indennità prevista dall'art. 65 del D.P.R. 30/05/02 n. 115 e cioè:
Indennità giornaliera di funzione: spetta nella misura di € 25,82 al lavoratore dipendente ovvero € 51,65 al lavoratore autonomo o dipendente senza diritto alla retribuzione per ogni giorno di udienza a cui si sommano il giorno della convocazione e quello del giuramento.Indennità giornaliera speciale anno 2004: spetta nella misura di € 30,33 per ogni giorno di udienza a cui si somma il giorno del giuramento. Indennità di soggiorno: spetta al giudice popolare che non sia residente nel Comune in cui si tiene l'udienza di assise, e che, dalla partenza da casa al suo rientro siano trascorse almeno 4 ore. La misura di questa indennità è di € 0,85 l'ora.
1. Rimborso spese di viaggio: si intendono spese rimborsabili i biglietti del treno di II classe, dell'autobus urbano ed extraurbano. I biglietti dell'aereo e il costo del taxi sono rimborsabili solo se l'utilizzo di questi mezzi è preventivamente autorizzato dal magistrato. Non si rimborsa il costo del parcheggio.
2. Indennità supplementare spese di viaggio: rappresenta il 10% del rimborso delle spese di viaggio se il mezzo utilizzato è il treno e il 5% si si è utilizzato l'aereo, al netto dei supplementi rapidi e prenotazioni.
3. Indennità chilometrica: Nei casi in cui l'orario dei mezzi pubblici di linea sia inconciliabile con lo svolgimento della funzione ovvero tali mezzi manchino del tutto, può essere consentito l'uso del mezzo proprio, previa autorizzazione del magistrato su domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso. L'indennità spettante è pari ad 1/5 del costo della benzina alla pompa Agip per chilometro percorso. Le distanze chilometriche che si prendono in considerazione sono quelle fornite dall'ACI


Trattamento Fiscale


Le indennità percepite in relazione all'esercizio di pubblica funzione di giudice popolare saranno qualificate quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, a meno che la pubblica funzione non sia svolta da soggetti che esercitano un'arte o una professione, in tal caso saranno considerate redditi da lavoro autonomo. Si evidenzia che in questa ultima ipotesi, poiché la prestazione resa viene attratta nella sfera dell'attività professionale abitualmente esercitata dal soggetto incaricato, l'operazione sarà rilevante ai fini dell'IVA e sarà d'obbligo l'emissione della fattura." Reddito da lavoro assimilato a quello dipendente:1. Applicazione della ritenuta IRPEF nella misura del 23% aliquota minima da calcolare sull'indennità giornaliera di funzione e giornaliera speciale.2. Applicazione della ritenuta addizionale regionale nella misura dello 0,9%, stabilita per la regione Marche, da calcolare sull'indennità giornaliera di funzione e giornaliera speciale.3. Applicazione della ritenuta addizionale comunale nella misura stabilita dal Comune di residenza, da calcolare sull'indennità giornaliera di funzione e giornaliera speciale.4. Applicazione del bollo quietanza nella misura di € 1,29 su importi netti superiori ad € 77,46.
" Reddito da lavoro autonomo:1. Calcolo della Cassa di previdenza professionale 2% ovvero rivalsa INPS 4% o altro.2. Calcolo dell'IVA sull'imponibile.3. Ritenuta d'acconto IRPEF 20%


Documentazione

1. Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per chi intende avvalersene, da compilare e presentare il giorno della convocazione.2. Autocertificazione per il rilascio dei dati personali e per qualificare la professione del giudice popolare.3. Tabella oraria di presenza da compilare ogni volta che si è chiamati ad intervenire alla convocazione, giuramento ed udienze.
Alla fine della sessione, con la decadenza dell'incarico, si procede alla liquidazione delle spettanze, è quindi necessario, al fine del loro computo, ricevere la documentazione di cui sopra, tranne per l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio, al seguente indirizzo: CORTE DI APPELLO DI LECCE CANCELLERIA PENALE VIALE DE PIETRO - 60100 LECCE Si fa inoltre presente che l'ufficio che procede alla liquidazione invierà all'indirizzo di residenza dichiarato l'istanza di liquidazione precompilata sulla base delle dichiarazioni rilasciate e che dovrà essere firmata e rinviata al mittente, completando anche la parte riguardante la modalità di pagamento desiderata.

Modulo richiesta iscrizioni elenchi giudici popolari:

Modelli:

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI LECCE
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il _________________________________
residenza _________________________________ via ___________________________________
CHIEDE
di poter usufruire del mezzo proprio per poter raggiungere codesto Ufficio, vista la difficoltà dei mezzi pubblici non usufruibili nei tempi utili.Dichiara di sollevare l'Amministrazione da tutte le responsabilità derivanti dall'uso del mezzo proprio.Dichiara altresì che la distanza esatta tra le due località è di Km. _____________ solo andata.In fede.
(firma) __________________________________
Visto, si autorizza.
LECCE, lì

Il PRESIDENTE

AUTOCERTIFICAZIONE
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il _________________________________
C.F.: _________________________________ Partita IVA ________________________________
Residenza _________________________________ Via __________________________________
tel. ________________________________ cell. ________________________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che la propria professione è la seguente:
________________________________________________________________________________
1) Dichiara altresì che nei giorni in cui sarà impiegato quale Giudice Popolare non perderà il diritto alla retribuzione; (1)
2) Dichiara altresì che nei giorni in cui sarà impiegato quale Giudice Popolare perderà il diritto alla retribuzione; (1)
(1) Barrare l'ipotesi che ricorre.
Lecce, lì ______________________

(firma leggibile)
_________________________________

TABELLA ORARIA DELLE PRESENZE IN QUALITA' DI GIUDICE POPOLARE NELLA SESSIONE _____________ 200___
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________dichiara quanto segue ai fini del calcolo della indennità di trasferta spettante per la funzione alla quale è stato/a incaricato/a.
GIORNO ________________ ORA PARTENZA _____________ ORA RIENTRO____________
GIORNO ________________ ORA PARTENZA _____________ ORA RIENTRO____________
GIORNO ________________ ORA PARTENZA _____________ ORA RIENTRO____________
GIORNO ________________ ORA PARTENZA _____________ ORA RIENTRO____________
GIORNO ________________ ORA PARTENZA _____________ ORA RIENTRO____________
GIORNO ________________ ORA PARTENZA _____________ ORA RIENTRO____________
GIORNO ________________ ORA PARTENZA _____________ ORA RIENTRO____________
GIORNO ________________ ORA PARTENZA _____________ ORA RIENTRO____________
GIORNO ________________ ORA PARTENZA _____________ ORA RIENTRO____________
(firma)
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NB: la presente tabella va compilata solo dai residenti fuori del Comune di Lecce.

AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI LECCE
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il _________________________________
C.F.: _________________________________ Partita IVA ________________________________
Residenza _________________________________ Via __________________________________
tel. ________________________________ cell. ________________________________________
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che la propria professione è la seguente:
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1. Dichiara altresì che nel giorno in cui è stato convocato per la formazione della giuria popolare non ha perso il diritto alla retribuzione; (1)
2. Dichiara altresì che nel giorno in cui è stato convocato per la formazione della giuria popolare ha perso il diritto alla retribuzione; (1)
(1) Barrare l'ipotesi che ricorre.
CHIEDE
Il rimborso per la giornata del __________________relativamente alla sessione _________ 200___essendo stato/a convocato/a per la formazione della giuria popolare.

In fede
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