giovedì 11 ottobre 2007

AVVERTENZE IN MATERIA CIVILE

1. UDIENZE ISTRUTTORIE

I giorni e le ore in cui ciascun istruttore tiene le udienze destinate alla prima comparizione delle parti e quelle in cui tiene le udienze destinate all'istruzione delle cause civili, sono stabiliti con decreti del Presidente della Corte d’Appello. Nel corso dell’anno potranno essere apportate le modificazioni che si rendessero necessarie in caso di movimenti di magistrati.

2. COSTITUZIONE DELLE PARTI

Per la costituzione delle parti in cancelleria devono osservarsi i termini rispettivamente stabiliti, per l’appellante nell'art. 165 e per l’appellato nell’art. 166 c.p.c.

a) Costituzione dell’appellante
L’appellante che si costituisce nei termini deve depositare, nella cancelleria del ruolo generale, oltre a quanto è prescritto per l’iscrizione a ruolo:
- la nota d’iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo con gli atti e i documenti di causa inseriti in sezioni separate, cuciti e corredati di indice, con l’originale dell’atto d’appello, della procura e copia della sentenza impugnata. Se l’atto di appello è notificato a più persone, l’originale deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dalla prima notificazione (art. 165 c.p.c.);

- copia in carta libera dell’atto di appello per il fascicolo di ufficio e copia dell’atto stesso e della sentenza impugnata per il Presidente e per il P.M. nel caso in cui questi debba intervenire a norma degli artt. 70 c.p.c., 73 e 111 disp. att.

b) Costituzione dell’appellato
L’appellato che si costituisce dopo l’iscrizione della causa a ruolo deve depositare in cancelleria il proprio fascicolo con atti e documenti inseriti in sezioni separate, cuciti e corredati di indice, con la comparsa di risposta, copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.

3. ISCRIZIONE A RUOLO

a) Contributo unificato
- La parte che per prima si costituisce in giudizio o che deposita il ricorso introduttivo, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
- Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell’atto introduttivo, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito.
- La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa o svolge intervento autonomo, cui consegue l’aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo.

b) Omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato- In caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui alla parte VII, titolo VII del testo unico in materia di spese di giustizia, e nell’importo iscritto sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo.

c) Importi- Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi.
1) € 30,00 per i processi di valore fino ad € 1.10,00;
2) € 70,00 per i processi di valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
3) € 170,00 per i processi di valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
4) € 340,00 per i processi di valore superiore a € 26.000,00 e fino
a € 52.000,00 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
5) € 500,00 per i processi di valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00;
6) € 800,00 per i processi di valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00;
7) € 1.110,00 per i processi di valore superiore a € 520.000,00.
8) Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a € 103,30.
9) Se manca la dichiarazione di cui all’art. 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera f).
10) Anticipazioni forfetarie dai privarti all’Erario per le notificazioni a richiesta dell’ufficio nel processo civile € 8,00

4. ISTRUZIONE DELLA CAUSA

a) Esame dei fascicoli ed estrazione di copie
- Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo di ufficio ed in quelli di altre parti e farsene rilasciare copia (art. 76 disp. att.).

b) Ritiro dei fascicoli di parte
- Ciascuna parte può ottenere dall’istruttore o dal presidente del collegio, nel caso di procedimenti trattati secondo il nuovo rito, l'autorizzazione a ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria. L’istanza può essere fatta verbalmente durante l'istruzione della causa; altrimenti è proposta con ricorso, sul quale l’istruttore o il presidente del collegio, nel caso di procedimenti trattati secondo il nuovo rito, provvedono con decreto in calce al quale la parte apporrà la dichiarazione di ricevuta del fascicolo dalla cancelleria. Il provvedimento è inserito nel fascicolo d’ufficio. Ciascuna parte ha facoltà di ritirare il fascicolo all’atto della remissione della causa al collegio per la decisione, a norma dell’art. 189 c.p.c.; ma deve restituirlo al più tardi all’atto del deposito della comparsa conclusionale (art. 169 c.p.c.).

5. COMPARSE CONCLUSIONALI E MEMORIE

Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.

Note delle spese
La nota delle spese deve essere unita dal difensore al rispettivo fascicolo al momento del passaggio in decisione della causa. Essa deve indicare in modo distinto gli onorari e le spese, con riferimento all'articolo della tariffa (art. 75 disp. att.).

6. DECISIONE DELLE CAUSE


Restituzione dei fascicoli
Definita la causa, i procuratori delle parti sono tenuti a ritirare sollecitamente i rispettivi fascicoli. Si rammenta, al riguardo, il disposto dell'art. 2961 c.c

7. PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

Le istanze relative ad affari da trattarsi in camera di consiglio e riguardanti le seguenti procedure:
- istanza per sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione (art. 373 c.p.c.);
- istanza per la liquidazione di onorari di avvocato (art. 28 e 29 Legge 16-6-1942 n.794);
- istanza per correzione di errore materiale della sentenza (artt. 287 - 288 c.p.c. e 121 disp. att. c.p.c.);
- reclami ai sensi dell’art. 22 L.F. si versano nella cancelleria civile con la nota di iscrizione a ruolo prevista. La Corte provvede in camera di consiglio sentiti, quando ne ricorre il caso, le parti e il P.M. In camera di consiglio vengono trattate le seguenti materie: Legittimazione - Esecutorietà delle sentenze dei tribunali ecclesiastici - Trascrizione di matrimoni preconcordatari - Esecutorietà di sentenze della Repubblica di San Marino in materia matrimoniale - Vincolo e svincolo di cauzione dei conservatori delle ipoteche - Esecutorietà di rogatorie estere - Provvedimenti in materia fallimentare - Provvedimenti in materia di società - Provvedimenti in materia di patria podestà - Provvedimenti in materia di scioglimento di matrimonio regolati dall’art. 4 del testo aggiornato della Legge 1- 12-1970 n. 898 - Equa riparazione - Amministrazione di sostegno.

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