mercoledì 31 ottobre 2007

Tribunali Amministrativi Regionali (abbreviato T.A.R.)

I Tribunali Amministrativi Regionali (abbreviato T.A.R.) sono organi di giurisdizione amministrativa, competenti a giudicare sui ricorsi proposti, nei confronti di atti amministrativi, da privati che si ritengono lesi (in maniera non conforme all'ordinamento giuridico) in un proprio interesse legittimo. Si tratta di giudici amministrativi di primo grado, le cui sentenze sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato.

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Riferimenti normativi
L'istituzione di organi di giustizia amministrativa di primo grado a circoscrizione regionale è prevista dalla costituzione (art. 125), ma è stata realizzata soltanto con la legge 1034 del 1971, dopo che era venuta meno la giurisdizione delle Giunte Provinciali Amministrative (organi che avevano competenza, in alcune materie, nei confronti di atti di comuni, province, e altri enti a dimensione locale), dichiarata incostituzionale per difetto di una composizione idonea ad assicurare quell'indipendenza che la Costituzione considera esigenza imprescindibile per ogni tipo di giudice.
La legge del 1971, peraltro, non si è limitata a colmare il vuoto creatosi nell'ordinamento per effetto di tale dichiarazione di incostituzionalità, costituendo organi giurisdizionali a competenza limitata in relazione agli enti e alle materie, ma ha generalizzato il doppio grado nella giurisdizione amministrativa. Su ogni atto di qualunque amministrazione pubblica (ivi compresa quella statale), giudica ora in prima istanza il T.A.R., mentre il Consiglio di Stato (che fino alla istituzione dei Tribunali Regionali giudicava normalmente in unica istanza) è chiamato a pronunciarsi solo in appello.

Localizzazione
I TAR sono venti, con circoscrizione corrispondente al territorio della relativa regione, e hanno sede nel capoluogo regionale; in varie regioni (Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Trentino-Alto Adige) esistono sezioni distaccate. Nel Lazio sono anche istituite tre sezioni in Roma, con competenze di particolare rilievo. A ciascun T.A.R. sono assegnati un presidente e non meno di cinque magistrati amministrativi (denominati, a seconda dell'anzianità di servizio, "referendari", "primi referendari", "consiglieri").
Le decisioni sono assunte con l'intervento di tre giudici.

Oggetto della giurisdizione dei T.A.R.
In generale, la giurisdizione dei TAR concerne la legittimità (cioè la conformità o meno a regole giuridiche) di atti lesivi di interessi legittimi, ma in casi eccezionali attiene anche al merito (vale a dire a valutazioni di opportunità dell'azione amministrativa). In alcune materie (la più importante è costituita dal pubblico impiego, nei limitati casi ancora oggi previsti dalla legge) tale giurisdizione, oltre che agli interessi legittimi (posizioni dei singoli, tutelate dall'ordinamento in quanto coincidenti con un interesse pubblico generale), si estende ai diritti soggettivi (posizioni garantite in modo diretto nei confronti di altri soggetti, ai quali incombe un obbligo volto ad assicurare in via immediata il godimento del diritto stesso), la cui cognizione è normalmente sottratta al giudice amministrativo e riservata al giudice ordinario (tribunale, ecc.).
La sfera di competenza di ciascun T.A.R. comprende i ricorsi volti contro atti di enti o di organi la cui sfera di azione si svolga esclusivamente nell'ambito regionale (per esempio di comuni, province, e regione; o di prefetti o altri organi periferici dello stato), nonché i ricorsi che attengano ad atti di organi centrali dello Stato e di enti pubblici ultraregionali, purché gli effetti dell'atto siano territorialmente limitati alla circoscrizione del T.A.R. Per gli atti i cui effetti non siano circoscritti in questo modo, è competente, ove si tratti di atti emanati da enti ultraregionali, il T.A.R. della regione in cui ha sede l'ente stesso; per gli atti degli organi centrali dello stato, il T.A.R. di Roma.

Il ricorso davanti ai T.A.R.
Il termine previsto per il ricorso è alquanto breve: il soggetto leso in un proprio interesse legittimo deve notificare il ricorso all'autorità che ha emanato il provvedimento entro sessanta giorni (ma esistono termini più brevi per i riti speciali) dalla data in cui il provvedimento stesso gli è stato comunicato o, comunque, ne ha avuto conoscenza. Il ricorso deve essere notificato, nello stesso termine, ad almeno un controinteressato (cioè ad un soggetto che potrebbe subire un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso (ad esempio: il vincitore di una concorso pubblico di cui si chiede l'annullamento).
La proposizione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento (così che l'amministrazione potrà portare a esecuzione, anche coattivamente, le pretese che ne derivino: per esempio, procedere all'occupazione di un bene immobile o a eseguire direttamente, a spese dell'interessato, prestazioni ordinate a quest'ultimo); tuttavia, qualora l'esecuzione sia idonea a causare danni gravi e irrecuperabili (ossia non risarcibili, il T.A.R., su istanza del ricorrente, può disporre sollecitamente la sospensione.

Le decisioni dei T.A.R.
Con la propria decisione il T.A.R., ove ritenga fondato il ricorso, annulla il provvedimento impugnato, e l'autorità amministrativa dovrà uniformarsi ai criteri in essa fissati; le sentenze del T.A.R. sono immediatamente esecutive e acquistano valore di cosa giudicata: il caso concreto deciso non può essere dedotto in altro giudizio, ove, entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione, non sia stato proposto appello. Le decisioni e le ordinanze dei T.A.R. possono essere appellate davanti al Consiglio di Stato. Quelle del Tar Sicilia, invece, davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa della regione siciliana (un organo, previsto dalla Statuto della regione, che agisce come una sezione staccata del Consiglio di Stato).