giovedì 25 ottobre 2007

Avvertenze e Norme di Servizio

TRIBUNALE DI LECCE
AVVERTENZE E NORME DI SERVIZIO

I


Il Tribunale di Lecce è composto dalla I° Sezione Civile, II° Sezione Civile, Sezione Commerciale (Fallimentare, Esecuzione immobiliare e mobiliare), dalla Sezione per le controversie individuali del lavoro e in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, da due sezioni penali, da un ufficio per le indagini preliminari, dalla Corte di Assise, nonché dai seguenti altri uffici sezioni specializzate:
1) Sezione specializzata per la risoluzione delle controversie in materia di contratti agrari;
2) Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione;
3) Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e di provvedimenti di sequestri;
4) Due Sezioni Stralcio.


II


I procedimenti civili vengono assegnati alle tre sezioni civili in ragione della competenza in materia e alle Sezioni Stralcio con riferimento al numero di ruolo (numeri pari alla prima sezione, numeri dispari alla seconda sezione).
I procedimenti penali col nuovo rito vengono assegnati per i dibattimenti
alle due sezioni secondo i criteri, fissati nella riunione prevista dall’art.
15 D.L. 28 luglio 1989, n. 273.


III
CAUSE CIVILI
DEPOSITI

I depositi già previsti dall’art. 38 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., determinati dalla legge 7-2-1979, n. 59 e successive modificazioni, sono i seguenti:
Per le iscrizioni a ruolo occorre predisporre:
1) nota di iscrizione a ruolo debitamente compilata, firmata e datata;
2) versamento del contributo unificato nell’importo corrispondente al valore della causa o nella misura indicata dalle disposizioni sul contributo unificato per il tipo di procedimento da instaurare; se il procedimento è esente occorre indicare il motivo di esenzione.
3) Versamento (ad eccezione dei casi di esenzione dal pagamento del contributo
unificato)
- di EURO 2,46 per i procedimenti di cognizione ordinaria;
- di EURO 0,78 per i procedimenti speciali (ad eccezione dei decreti ingiuntivi per i quali nulla è dovuto);
- di EURO 8,00 per i procedimenti in camera di consiglio (quali devono intendersi i reclami);
- Per anticipazione forfettaria da corrispondere nella stessa modalità di versamento del contributo unificato.
4) Indice degli atti allegati cuciti e numerati (N.B. in indice devono essere indicate le pagine di cui consta ogni allegato).
Per i procedimenti di esecuzione immobiliare, così come previsti dalla Legge 7-2-1979, n. 59, modificata con la Legge 6.4.1984, n. 57:
a) per le istanze di vendita: versamento tramite lottomatica di EURO 200,00;
b) per le istanze di conversione, solo istanza in bollo.
Tabella versamento contributo unificato
1) il contributo unificato è corrisposto in base al valore della controversia
a) nulla è dovuto per i processi di valore inferiore ad euro 1.033
b) euro 62 per i processi da euro 1.033 ad euro 5.165
c) euro 155 per i processi da euro 5.166 ad euro 25.823
d) euro 310 per i processi da euro 25.824 ad euro 51.646
e) euro 414 per i processi da 51.647 ad euro 258.228
f) euro 672 per i processi da 258.229 ad euro 516.457
g) euro 930 per i processi di valore superiore ad euro 516.457
h) euro 310 per i processi di valore indeterminabile
2) il contributo è dovuto nella misura del 50% per i seguenti procedimenti speciali:
libro IV titolo I c.p.c.
capo I
decreti ingiuntivi
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capo II
convalida di sfratto
capo III
- procedimenti cautelari
- sequestro (artt.670,671)
- denuncia di nuova opera e danno temuto (art.688)
- accertamento tecnico preventivo (art. 696)
- provvedimento d’urgenza (art. 700)
capo IV
- procedimenti possessori (art. 703)
per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
per il giudizio di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento
3) E’ dovuto il contributo pari ad Euro 120.00 per:
procedimenti di opposizione agli atti esecutivi:
- art. 617 c.p.c. 1° co
- art. 617 c.p.c. , 2° comma dopo il provvedimento del giudice
dell’esecuzione che ordina l’iscrizione della causa a ruolo.
procedimenti in materia di
- locazione (compreso il mutamento di rito)
- comodato
- occupazione senza titolo
- impugnazione delibera condominiale
4) Sono esenti:
1) procedimenti cautelari attivati in corso di causa:
- sequestro
- denuncia di nuova opera e di danno temuto
- accertamento tecnico preventivo
- provvedimento d’urgenza
2) procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione
3) procedimenti in materia di assegni per il mantenimento della prole
4) procedimenti riguardanti la prole
5) interdizione
6) inabilitazione
5) E’ dovuto il contributo di Euro 62 per i reclami al colleggio.
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IV
PROCEDIMENTI SPECIALI

I ricorsi per i procedimenti speciali previsti dal libro IV del c.p.c.,
diretti al Presidente del Tribunale (quando non siano di competenza del giudice
istruttore), devono essere presentati alla cancelleria generale con i relativi
depositi come innanzi specificati.
I custodi nominati nei sequestri giudiziari, devono essere presentati
alla cancelleria generale con i relativi depositi come innanzi specificati.
I custodi nominati nei sequestri giudiziari, devono osservare gli obblighi di
cui all’art. 676 c.p.c.
Nei procedimenti relativi ad espropriazioni per causa di p.u., la istanza
di svincolo dell’indennità deve essere corredata dai seguenti documenti:
- copia del decreto prefettizio di espropriazione;
- polizza rilasciata dalla cassa Depositi e Prestiti o certificati equipollenti;
- titolo di provenienza dei beni espropriati;
- certificato storico catastale, ventennale;
- certificato della Prefettura, rilasciato dopo il 30° giorno dalla data di
notificazione e pubblicazione sul F.A.L. del decreto di espropriazione, da
cui risulti: l’eseguita pubblicazione dell’anzidetto decreto sul F.A.L. della
Provincia, l’inesistenza di opposizione sia all’ammontare dell’indennità
che al pagamento della stessa;
- certificato delle eseguite denunce delle successioni che siansi aperte nel
termine di venti anni sui beni espropriati, e di eseguito riscatto;
- certificato di eseguito riscatto e pagamento dell’imposta straordinaria sul
patrimonio gravante sui beni espropriati , ovvero documentazione relativa
all’esecuzione dei detti beni dell’imposta.
Per i certificati storici catastali complessi, cioè relativi a fondi indicati
con molteplici numeri, frazionamenti, ecc., il ricorrente deve munirsi dal
competente ufficio del catasto, per tutti i fondi, di un unico certificato intestato
all’espropriato (o all’eventuale avente causa) comprendente tutti i numeri
e i dati catastali citati nel decreto di espropriazione.
Inoltre, nei casi suaccennati, il ricorrente deve provvedere a che il certificato
storico catastale contenga, nell’epigrafe, l’indicazione dei numeri ordinati
e di quelli derivati, rispettivamente affiancati in colonna.
L’istanza di svincolo deve essere motivata con analitici richiami ai
documenti su cui la stessa è fondata, segnatamente in ordine alla storia dei
trapassi dei fondi nel ventennio, si che conduca alla chiara e sicura dimostrazione:
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a) della legittimità della provenienza,
b) che gli immobili espropriati siano esenti da ipoteche e da altri vincoli
conferenti diritto, a parte l’indennità.
Gli atti del fascicolo dovranno essere regolarmente cuciti, numerati e
indicati in apposito indice.

V
GRATUITO PATROCINIO

Non esiste dal 1.7.2002 con entrata in funzione del D.P.R. 115/2002

VI
PROCEDIMENTI PENALI

Le udienze avranno inizio alle ore 9,30 nei giorni indicati nell’apposita tabella.
Le istanze di rinvio, saranno dirette al Presidente della Sezione per i procedimenti di competenza collegiale e al Giudice Monocratico per quelli di competenza monocratica.
Le udienze innanzi ai Giudici per le indagini preliminari si terranno
ogni giorno della settimana.
L’udienza per l’applicazione delle misure di prevenzione si tiene con inizio alle ore 9.30. I sezione penale nei giorni di collegio, II sezione penale il Iº lunedì di ogni mese.
Il Tribunale costituito ai sensi della Legge 12-08-1982 per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro tiene udienza martedì e venerdì di ogni settimana con inizio dalle
ore 9,30.

VI
CONSULENTI TECNICI, PERITI, INTERPRETI

Gli albi dei consulenti tecnici del giudice (art.. 16 c.p.c. e ss. disp. att. c.p.c.) e dei periti (artt. 221 c.p.c. e ss. Disp. att. c.p.c.) sono tenuti dalla Segreteria della Presidenza del Tribunale.
Per la distribuzione degli incarichi tutti i Magistrati del Tribunale si atterranno a quanto prescrive l’art. 23 delle suddette disposizioni.

VII
ORARIO DELLE CANCELLERIE

Per l’espletamento dei sevizi interni, le cancellerie saranno chiuse ai professionisti e al pubblico alle ore 13.30 del termine del normale orario di ufficio ed il martedì e giovedì pomeriggio alle ore 17.00.