mercoledì 31 ottobre 2007

Il Cancelliere

Nell'ordinamento giudiziario italiano il cancelliere è un funzionario ausiliario del giudice, suo principale collaboratore, addetto alla cancelleria istituita presso ciascun ufficio giudiziario (corte, tribunale o ufficio del giudice della pace) ai sensi dell'art. 3 del R.D. 12/1941 (Ordinamento giudiziario).
Compito principale del cancelliere è assistere il giudice, monocratico o collegiale, in tutti gli atti e le attività che devono essere documentate attraverso la redazione di un processo verbale. Quest'ultimo è redatto e firmato dal cancelliere, che in tal modo gli attribuisce pubblica fede, sicchè il verbale fa piena prova fino a querela di falso.
Oltre alla verbalizzazione, il cancelliere ha una serie di altre competenze, tra le quali si possono ricordare:
- il rilascio di copie e estratti autentici dei documenti prodotti;
- l'iscrizione a ruolo della causa;
- la formazione del fascicolo d'ufficio e, nel processo civile, la conservazione dei fascicoli di parte;
- le comunicazioni e notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice, ivi compresa la comunicazione alle parti dei provvedimenti del giudice;
- la pubblicazione della sentenza.
- varie funzioni amministrative svolte dalla cancelleria non come ufficio ausiliario del giudice ma come articolazione locale del Ministero della Giustizia (atti di notorietà, rilascio di copie autentiche di documenti ecc.).
Il funzionario che svolge le funzioni corrispondenti a quelle del cancelliere per il pubblico ministero è denominato segretario giudiziario; l'ufficio al quale è addetto è denominato segreteria giudiziaria.
Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie appartiene all'ordine giudiziario ma non alla magistratura e dipende dal dirigente amministrativo preposto all'ufficio giudiziario, che è responsabile della gestione di tutto il personale amministrativo in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio.