Reato introdotto nell'ambito del codice penale (articolo 316 bis) dalla legge numero 26 del 1990. Tale illecito si realizza nell'ipotesi in cui un soggetto, estraneo alla pubblica amministrazione, ottenute sovvenzioni, contributi pubblici e finanziamenti da parte dello stato o da parte dell'Unione Europea (UE), non destini i fondi ottenuti alla realizzazione delle opere per i quali sono stati concessi, bensì li utilizzi per scopi del tutto estranei. Per estensione qualsiasi appropriazione illecita o uso illegittimo di denaro o beni amministrati per conto di altri
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