In aggiunta ai tre giorni di permesso retribuito previsti dall’art.18 del CCNL, attualmente in vigore, usufruibili “per motivi personali”, i/le dipendenti hanno diritto ad ulteriori tre giorni di permesso retribuito introdotti da:
• Legge n. 53/2000 art. 4 comma 1
• D.M. 21 luglio 2000 n. 278
• CCNL integrativo 16/05/01 art. 9 comma 1
Tali ulteriori tre giorni di permesso retribuito spettano ogni anno nei casi di “documentata grave infermità” dei seguenti soggetti:
• Coniuge, anche se legalmente separato/a.
• Parente entro il II grado (madre/padre, nonni/e, figli/e, fratelli/sorelle), anche se non conviventi.
• Persona convivente (soggetto componente la famiglia anagrafica del lavoratore o della lavoratrice).
IMPORTANTE: con parere espresso in data 19/04/2005 Prot. 116/1/10155/AM/AA/I, il Ministero della Giustizia ha ritenuto che “qualora ad essere sottoposto ad intervento chirurgico o a specifici interventi terapeutici in regime di Day Hospital sia un minore, data l’immaturità dello stesso, la circostanza della grave infermità sia realizzata con la semplice documentazione del ricovero fornita dal lavoratore”.
Modalità di fruizione:
• Comunicazione preventiva al datore di lavoro del motivo del permesso e dei giorni di cui si intende usufruire.
• In alternativa all’utilizzo dei tre giorni di permesso, il/la lavoratore/lavoratrice può concordare in forma scritta con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa con conseguente riduzione dell’orario di lavoro complessivamente corrispondente ai tre giorni che vengono così sostituiti.
Documentazione da produrre entro cinque giorni dal rientro in ufficio: è costituita da idonea certificazione di uno dei seguenti soggetti:
• Medico specialista del SSN o con esso convenzionato
• Medico di medicina generale
• Pediatra
• Struttura sanitaria in caso di ricovero e/o intervento chirurgico