Il patrocinio a spese dello stato è un istituto mediante il quale le persone che non sono in condizioni economiche tali da sostenere le spese di un giudizio civile o penale del quale siano, a qualsiasi titolo, parti, possono essere assistite da un difensore e possono compiere le necessarie attività senza sostenere alcuna spesa D.P.R. 30/5/2002 n.115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia):
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE
Può chiedere di essere ammesso al beneficio l'attore o il ricorrente, il convenuto o il resistente, il chiamato in causa, l'intervenuto, colui che agisce per l'esecuzione di una sentenza, chi chiede la revocazione, chi propone opposizione di terzo che sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 9.296,22 (art. 76 co. 1).
Oltre i cittadini italiani possono essere ammessi al beneficio (art.119):
gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare
gli apolidi
gli enti e le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica
la parte che è rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale (art. 120).
L'istanza (art. 79) modello scaricabile
è redatta in carta semplice (art. 79 co. 1)può essere proposta in ogni stato e grado del processo (art. 78 co. 1)deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità (art. 78 co. 2)la sottoscrizione deve essere autenticata con una delle seguenti modalità (art. 78 co. 2):
dal difensore
apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'atto
accompagnata da una copia anche non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (vedi art.38 co. 3 D.P.R. 445/2000).
deve contenere, a pena di inammissibilità (art.79):
la richiesta di ammissione al patrocinio
l'indicazione del processo a cui si riferisce, se pendente
una dichiarazione sostitutiva didichiarazione (ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett.o) del D.P.R. 445/2000) attestante la sussistenza delle condizioni di reddito con la specifica indicazione del reddito complessivo determinato secondo le modalità previste dalla legge
l'impegno a comunicare, finchè il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito relative all'anno precedente entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla di presentazione dell'istanza o dalla eventuale precedente comunicazione
le enunciazioni in fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa e della specifica indicazione delle prove delle quali si intende chiedere l'ammissione (art. 122).
va presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore o inviata a mezzo raccomandata al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo in cui ha sede il magistrato (art.124):
davanti al quale pende il processo
competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora pendente
Decisione sull'istanza (art. 126)
il consiglio dell'ordine decide nei dieci giorni successivi a quello in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta
copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie, respinge o dichiara inammissibile l'istanza è trasmessa all'interessato o al magistrato
se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza l'interessato può riproporla al magistrato competente per il giudizio il quale decide con decreto
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA PENALE
Può chiedere di essere ammesso al patrocinio l'indagato, l'imputato, il condannato, la persona offesa dal reato il danneggiato che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria che sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad € 9.296,22 (art. 76 co. 1).
Oltre i cittadini italiani possono essere ammessi al beneficio (art. 90):
gli stranieri
gli apolidi residenti nello stato
l'ammissione al patrocinio è esclusa (art. 91)
per l'indacato, l'imputato o il condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasine in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto
se il richiedente è assistito da più di un difensore
se e dal momento in cui l'ammesso nomina un secondo difensore
L istanza (art. 79) modello scaricabile
è redatta in carta semplice (art. 79 co. 1)può essere proposta in ogni stato e grado del processo (art. 78 co. 1)deve essere sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità (art. 78 co. 2)la sottoscrizione deve essere autenticata con una delle seguenti modalità (art. 78 co. 2):
dal difensore
apposta in presenza del dipendente addetto a ricevere l'atto
accompagnata da una copia anche non autenticatadi un documento di identità del sottoscrittore (vedi art.38 co. 3 D.P.R. 445/2000).
deve contenere, a pena di inammissibilità (art.79):
la richiesta di ammissione al patrocinio
l'indicazione del processo a cui si riferisce, se pendente
una dichiarazione sostitutiva didichiarazione (ai sensi dell'art. 46 comma 1 lett.o) del D.P.R. 445/2000) attestante la sussistenza delle condizioni di reddito con la specifica indicazione del reddito complessivo determinato secondo le modalità previste dalla legge
l'impegno a comunicare, finchè il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito relative all'anno precedente entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla di presentazione dell'istanza o dalla eventuale precedente comunicazione
va presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore o inviata a mezzo raccomandata:
all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo (art. 93 co.1)
il difensore può presentare l'istanza direttamente in udienza (art. 93 co.2)
se procede la Corte di Cassazione l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (art. 93 co.1)
il richiedente detenuto, internato in un istituo può presentare l'istanza con atto ricevuto dal direttore (art. 93 co.3)
il richiedente in stato di arresto o di detenzione domiciliare può presentare l'istanza con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria (art. 93 co.3)
nel caso di impossibilità di produrre la documentazione
prevista dall'art. 79 co. 2 il cittadino appartenente a stati non appartenenti all'Unione Europea la sostituisce con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.94 co. 2)
prevista dall'art. 79 co. 2 la stessa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitiva di certificazione da parte dell'interessato (art.94 co. 1)
Decisione sull'istanza
il magistrato competente decide sull'istanza (art.96 co. 1)
nei 10 giorni successivi a quello in cui è pervenuta l'istanza di ammissione
immediatamente se l'istanza è presentata in udienza
il magistrato dichiara inammissibile, concede o nega l'ammissione con decreto motivato
il decreto viene depositato in cancelleria
del deposito è comunicato avviso all'interessato
il decreto pronunciato in udienza è letto e inserito nel verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è presente in udienza (art.92 co. 2)
l'interessato o il suo difensore possono estrarne copia
Ricorso
avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza l'interessato può proporre ricorso (art.99 co. 1)
entro 20 giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito
davanti al Presidente del Tribunale o davanti al Presidente della Corte di Appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento
l'ufficio giudiziario procede in composizione monocratica (art.99 co. 2)
il processo è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato
l'ordinanza che decide sul ricorso è notoficata entro 10 giorni
all'ufficio del magistrato che procede
all'interessato
all'ufficio finanziario
contro l'ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge
il ricorso non ha effetto sospensivo
Notizie dal sito dell'ordine degli avvocati di Lecce