Nell'ordinamento italiano, il Pubblico Ministero (P.M.) è il magistrato responsabile dell'esercizio dell'azione penale quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione.
La Costituzione prevede infatti all'art. 112 che "il pubblico ministero eserciti obbligatoriamente l'azione penale" e all'articolo 107 che "il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario"
Le funzioni del Pubblico Ministero sono esercitate:
nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio;
nei giudizi di impugnazione dai magistrati della Procura Generale presso la Corte di Appello o presso la Corte di Cassazione
nei giudizi relativi ad alcuni crimini di stampo mafioso dai magistrati della Direzione Nazionale Antimafia.
Autonomia del Pubblico Ministero in udienza e casi di sostituzione
Nell'udienza, il magistrato del Pubblico Ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia. Il suo superiore gerarchico ("capo dell'ufficio") provvede alla sua sostituzione nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio ed in altri casi espressamente previsti dalla legge. Negli altri casi, il Pubblico Ministero può essere sostituito solo con il suo consenso tramite un atto chiamato astensione; infatti il Pubblico Ministero a differenza del giudice non può essere ricusato dalle parti per gravi ragioni di convenienza ("ricusazione"). Il magistrato secondo la lettera della legge del codice di procedura penale non ha l'obbligo, bensì la "facoltà" di astenersi, empasse superato nella pratica con obbligo disciplinare e conseguente responsabilità interna del magistrato del Pubblico Ministero di fronte al capo dell'ufficio con conseguente obbligo (questo si) del superiore gerarchico di procedere alla sostituzione o alla avocazione delle indagini nei casi previsti dalla legge. Nel caso di contrasti interni nell'ufficio del Pubblico Ministero decide la Corte di Cassazione con apposita sezione dedicata
Ogni Procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione di Polizia giudiziaria. La Procura generale presso la Corte di Appello dispone di tutte le sezioni di Polizia giudiziaria istituite nel distretto. Queste sezioni di Polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite
La Costituzione prevede infatti all'art. 112 che "il pubblico ministero eserciti obbligatoriamente l'azione penale" e all'articolo 107 che "il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario"
Le funzioni del Pubblico Ministero sono esercitate:
nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio;
nei giudizi di impugnazione dai magistrati della Procura Generale presso la Corte di Appello o presso la Corte di Cassazione
nei giudizi relativi ad alcuni crimini di stampo mafioso dai magistrati della Direzione Nazionale Antimafia.
Autonomia del Pubblico Ministero in udienza e casi di sostituzione
Nell'udienza, il magistrato del Pubblico Ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia. Il suo superiore gerarchico ("capo dell'ufficio") provvede alla sua sostituzione nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio ed in altri casi espressamente previsti dalla legge. Negli altri casi, il Pubblico Ministero può essere sostituito solo con il suo consenso tramite un atto chiamato astensione; infatti il Pubblico Ministero a differenza del giudice non può essere ricusato dalle parti per gravi ragioni di convenienza ("ricusazione"). Il magistrato secondo la lettera della legge del codice di procedura penale non ha l'obbligo, bensì la "facoltà" di astenersi, empasse superato nella pratica con obbligo disciplinare e conseguente responsabilità interna del magistrato del Pubblico Ministero di fronte al capo dell'ufficio con conseguente obbligo (questo si) del superiore gerarchico di procedere alla sostituzione o alla avocazione delle indagini nei casi previsti dalla legge. Nel caso di contrasti interni nell'ufficio del Pubblico Ministero decide la Corte di Cassazione con apposita sezione dedicata
Ogni Procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione di Polizia giudiziaria. La Procura generale presso la Corte di Appello dispone di tutte le sezioni di Polizia giudiziaria istituite nel distretto. Queste sezioni di Polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite