Il giudice per le indagini preliminari (o GIP) è un soggetto del procedimento penale.
La figura del g.i.p. fu introdotta nell'ordinamento processualpenalistico italiano per sostituire quella del giudice istruttore. Il giudice per le indagini preliminari non ha autonomi poteri di iniziativa probatoria (a differenza del giudice istruttore), ma provvede solo su istanza di parte; i suoi atti sono espressamente previsti dalla legge (vige infatti il principio di tassatività).
Le funzioni attribuite al giudice per le indagini preliminari sono preordinate a garantire l'indagato nella fase delle indagini preliminari.
Fra gli atti più importanti del g.i.p. vi è l'ordinanza, utilizzata, fra l'altro, per applicare una misura cautelare su richiesta del pubblico ministero.
La figura del g.i.p. fu introdotta nell'ordinamento processualpenalistico italiano per sostituire quella del giudice istruttore. Il giudice per le indagini preliminari non ha autonomi poteri di iniziativa probatoria (a differenza del giudice istruttore), ma provvede solo su istanza di parte; i suoi atti sono espressamente previsti dalla legge (vige infatti il principio di tassatività).
Le funzioni attribuite al giudice per le indagini preliminari sono preordinate a garantire l'indagato nella fase delle indagini preliminari.
Fra gli atti più importanti del g.i.p. vi è l'ordinanza, utilizzata, fra l'altro, per applicare una misura cautelare su richiesta del pubblico ministero.