Il Ministero della Giustizia ha chiarito con nota n.0164111 del 15/12/2010 che il criterio prevalente e di ordine generale, al quale fare riferimento per l'imputazione delle spese di giustizia, all'esercizio finanziario di competenza è quello dell'anno in cui la spesa viene liquidata e fatturata (qualora sia prevista l'emissione della fattura in un fase successiva). La successiva annotazione del provvedimento di liquidazione nel registro delle spese pagate dall'Erario (Mod. 1/A/SG) assume, pertanto, una valenza meramente formale ai fini dell'imputazione della spesa.
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