mercoledì 2 luglio 2008

Giudizio Abbreviato

Il giudizio abbreviato è un rito speciale caratterizzato dal fatto che con esso si evita il dibattimento e la decisione viene presa nell'udienza preliminare.

Rito o procedimento?

Nel libro VI del codice il giudizio abbreviato viene chiamato procedimento speciale. In realtà sarebbe più opportuno identificarlo come rito, data la netta distinzione fra procedimento e processo nell'attuale sistema processualistico penale. Il procedimento infatti riguarda le indagini preliminari e termina con l'esercizio dell'azione penale, pertanto non si può più parlare durante l'udienza preliminare di procedimento.

Si è cercato di giustificare questa denominazione con il fatto che, durante le indagini preliminari a volte si può passare direttamente a questi tipi di situazioni senza avviare un vero e proprio processo. Questa affermazione risulta piuttosto inesatta, dato che comunque per avviare un giudizio abbreviato si deve formulare un'imputazione, dato che l'indagato non può essere processato.

Le precisazioni di cui sopra hanno valore nel caso in cui si segua la teoria secondo la quale procedimento e processo sono due fasi completamente distinte, essendo l'una anteriore all'altra. Autorevole dottrina ritiene invece che il procedimento sia la lunga fase che comincia con le indagini preliminari e si conclude con la sentenza definitiva, quindi comprendente anche l'udienza preliminare, il dibattimento e le eventuali impugnazioni (ordinarie). Il processo sarebbe pertanto una fase del più ampio procedimento, che parte di fatto dalla richiesta di rinvio a giudizio. In tale ottica ha senso dunque la denominazione di "procedimento speciale" per quanto concerne il giudizio abbreviato.

Disciplina

La decisione viene presa allo stato degli atti, a meno che l'imputato subordini la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione.

Inoltre, se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione.

La richiesta di giudizio abbreviato può essere proposta solo dall'imputato, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, oralmente o per iscritto, nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano state formulate le conclusioni.

Il giudizio viene disposto dal giudice con ordinanza (non è più richiesto il consenso del P.M.).

Se l'imputato subordina la richiesta di giudizio abbreviato ad una integrazione probatoria, il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento. In questo caso, il P.M. può chiedere l'ammissione di prova contraria.

In caso di rigetto della richiesta, l'imputato può rinnovarla fino a che non siano formulate le conclusioni e, in seguito a una sentenza della Corte Costituzionale del 2003, anche nella fase dibattimentale prima che venga dichiarato aperto il dibattimento.

Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio, a meno che tutti gli imputati facciano richiesta che il giudizio si svolga in pubblica udienza.

Si osservano le disposizioni previste per l'udienza preliminare; non trova però attuazione la norma che consente al giudice di assumere, anche d'ufficio, prove decisive per l'emanazione della sentenza di non luogo a procedere.

Inoltre, durante il giudizio abbreviato è ammessa la modifica dell'imputazione solo se ha avuto luogo l'integrazione probatoria.

Se, in seguito all'integrazione probatoria, il P.M. contesta la modifica dell'imputazione, l'imputato può chiedere che si proceda con il rito ordinario: in questo caso il giudice revoca l'ordinanza con cui aveva disposto il giudizio abbreviato (che non può più essere riproposto) e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione.

Se si procede con le forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove e il P.M. può chiedere l'ammissione di prova contraria.

Terminata la discussione, il giudice pronuncia la sentenza che può essere di proscioglimento o di condanna.

Ai fini della decisione il giudice tiene conto degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. e delle eventuali prove assunte nell'udienza prima che venisse richiesto il giudizio abbreviato. In caso di condanna la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita di un terzo.

La pena dell'ergastolo è sostituita con la reclusione a 30 anni.

L'ergastolo con l'isolamento diurno è sostituito con l'ergastolo semplice, nei casi di concorso di reati o di reato continuato.

Alla pena viene applicata la riduzione di un terzo.

Vi sono dei limiti alla possibilità di proporre appello.

Sia l'imputato che il P.M. non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento Inoltre, il P.M. non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.

Giudizio abbreviato atipico

E' così denominato quando non si procede attraverso l'udienza preliminare.

Il giudizio abbreviato può essere chiesto contestualmente all'opposizione al decreto penale di condanna, in questo caso sarà competente il giudice per le indagini preliminari.

L'imputato può inoltre chiederlo entro 15 giorni dalla notificazione del decreto che dispone il giudizio immediato (anche in tal caso sarà compentente il Gip)

E ancora se si sta procedendo a giudizio direttissimo può essere chiesto subito dopo l'udienza di convalida o - se questa non si tiene - entro la dichiarazione di apertura del dibattimento.

Analogamente se si sta procedendo con citazione diretta a giudizio l'imputato può chiederlo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.