Il tribunale del riesame e' un istituto creato dal legislatore per far fronte a quella esigenza di sottoporre ad un controllo esterno, non solo di legittimita' ma anche di merito, i provvedimenti restrittivi della liberta' personale, caratterizzato da tempi rapidi e da una natura pienamente devolutiva.Si inserisce nella tematica relativa ai rapporti tra liberta' personale, esigenze processuali e diritto di difesa.
Il riesame è un mezzo d'impugnazione concesso al solo destinatario di una misura cautelare coercitiva (mai le interdittive) e al suo difensore. L'ufficio del pubblico ministero non può proporre impugnazione da ciò consegue che non è possibile riformare in pejus la misura cautalare impugnata.
Il termine per presentare la richiesta è di 10 giorni. La presentazione dei motivi è solo eventuale (è un mezzo d'impugnazione totalmente devolutivo). I motivi comunque, se proposti, possono essere presentati sia contestualmente alla richiesta sia succussivamente, prima dell'apertura della discussione e in questo caso possono essere anche nuovi rispetto a quelli già presentati.
Il tribunale decide entro 10 giorni dal deposito della richiesta. È bene ricordare che questo è un termine perentorio e dunque se spira senza che sia stata assunta una decisione, la misura impugnata perde efficacia.
Il provvedimento sulla misura è immediatamente efficace.
Il Tribunale costituito ai sensi della Legge 12-08-1982 per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro tiene udienza martedì e venerdì di ogni settimana con inizio dalle
ore 9,30.
Il riesame è un mezzo d'impugnazione concesso al solo destinatario di una misura cautelare coercitiva (mai le interdittive) e al suo difensore. L'ufficio del pubblico ministero non può proporre impugnazione da ciò consegue che non è possibile riformare in pejus la misura cautalare impugnata.
Il termine per presentare la richiesta è di 10 giorni. La presentazione dei motivi è solo eventuale (è un mezzo d'impugnazione totalmente devolutivo). I motivi comunque, se proposti, possono essere presentati sia contestualmente alla richiesta sia succussivamente, prima dell'apertura della discussione e in questo caso possono essere anche nuovi rispetto a quelli già presentati.
Il tribunale decide entro 10 giorni dal deposito della richiesta. È bene ricordare che questo è un termine perentorio e dunque se spira senza che sia stata assunta una decisione, la misura impugnata perde efficacia.
Il provvedimento sulla misura è immediatamente efficace.
Il Tribunale costituito ai sensi della Legge 12-08-1982 per il riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro tiene udienza martedì e venerdì di ogni settimana con inizio dalle
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