a) Formazione del ruolo per i dibattimenti
Il ruolo per i dibattimenti è formato ogni venti giorni dal presidente della sezione o da un consigliere da lui delegato, ed è affisso a cura del cancelliere nel vestibolo della sala di udienza, almeno un giorno prima di quello dell’udienza.
Nel ruolo sono iscritti, prima di ogni altro, i procedimenti con imputati in custodia cautelare e quelli che hanno carattere di urgenza (art. 20 D.M. 30.9.1989, n. 334).
b) Costituzione di parte civile
Il ruolo per i dibattimenti è formato ogni venti giorni dal presidente della sezione o da un consigliere da lui delegato, ed è affisso a cura del cancelliere nel vestibolo della sala di udienza, almeno un giorno prima di quello dell’udienza.
Nel ruolo sono iscritti, prima di ogni altro, i procedimenti con imputati in custodia cautelare e quelli che hanno carattere di urgenza (art. 20 D.M. 30.9.1989, n. 334).
b) Costituzione di parte civile
Nel giudizio di appello la parte civile sta in giudizio col ministero di un difensore scelto tra gli avvocati iscritti a un qualsiasi albo professionale.
c) Rilascio di copie, estratti e certificati
Durante il procedimento e dopo la sua definizione chiunque ne abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. Sulla richiesta provvede il Presidente della Sezione con provvedimento in calce alla stessa (art. 116 c.p.p.). L’autorizzazione non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti (art. 43 disp. att. c.p.p.). Le copie, gli estratti e i certificati si rilasciano in carta semplice previo pagamento dei diritti di cancelleria. Se si tratta di scrittura sequestrata si osservano le disposizioni di cui all’art. 258 c.p.p..
d) Domanda di differimento
Le domande di differimento, tanto se presentate prima dell’udienza fissata per il dibattimento quanto se presentate in udienza, potranno essere accolte nei casi consentiti dalla legge, o, in via eccezionale, quando ricorrono giusti o gravi motivi.
e) Deposito del ricorso per Cassazione e copie relative
Le parti devono depositare le copie dell’atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall’art. 584 del codice (art. 164 decreto legislativo 28.7.1989 n. 2717). Le parti devono, ai sensi del 2° co. del suddetto articolo 164, depositare altre sei copie dell’atto di impugnazione per la formazione dei relativi fascicoli da trasmettere alla Corte di Cassazione. Se non sono depositate le copie anzidette, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l’impugnazione ed i diritti dovuti sono triplicati. I diritti saranno richiesti a mezzo lettura raccomandata con tassa a carico del destinatario e, nel caso di mancato pagamento, il dirigente dell’ufficio di cancelleria emetterà ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti del ricorrente e del suo difensore, se quest'ultimo ha sottoscritto l’atto.
2. - CORTE DI ASSISE DI APPELLO
Valgono le norme previste in materia dal c.p.p. e dalla legge 10.4.1951, n. 287.
3. - VISIONE DI ATTI E FASCICOLI
Per la visione di atti e fascicoli esistenti nella cancelleria e riferentesi ad affari definiti da oltre un anno, gli interessati devono presentare domanda e versare i diritti dovuti (art. 50 R.D. 10.12.1882, n. 1103 e Legge 24.12.1976, n. 900).
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