Il diritto allo studio dei dipendenti è disciplinato dall’articolo 13 del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 16/5/2001
e dall’accordo integrativo di amministrazione sottoscritto il 28/7/2003
Le domande vanno presentate presso l’ufficio in cui il dipendente presta servizio (vedi modello della domanda e dichiarazione sostitutiva)
Termine per la presentazione delle domande: 30 novembre di ogni anno
I permessi si riferiscono all’anno solare successivo
Le domande pervenute vanno trasmesse tempestivamente, con apposito elenco, alla Corte di Appello
Non si terrà conto di domande tardive ad eccezione di ipotesi di cause non imputabili al dipendente o di corsi non prevedibili alla data del 30 novembre
La Corte di Appello, entro il 31 dicembre, forma la graduatoria, in attesa della comunicazione del Ministero relativa al contingente assegnato al distretto
Il Ministero, entro il mese di gennaio, comunica il contingente distrettuale del personale che può usufruire del beneficio
La Corte di Appello, entro il 15 febbraio, concede i permessi di studio dandone comunicazione, insieme alla graduatoria, alle OO.SS ed agli uffici che provvederanno a darne comunicazione ai dipendenti interessati
Entro il 15 marzo i dipendenti dovranno presentare agli uffici presso i quali lavorano le domande relative ai corsi che non erano prevedibili alla data del 30 novembre dell’anno precedente
Tali domande potranno essere accolte nei limiti dei posti che risulteranno disponibili nel distretto a seguito della eventuale ridistribuzione che il Ministero effettuerà entro il 15 aprile