mercoledì 2 luglio 2008

Articolo 41 bis


L'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull'ordinamento penitenziario) prevede la possibilità per il Ministro della Giustizia di sospendere l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti previste dalla stessa legge in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza ovvero, quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, nei confronti dei detenuti (anche in attesa di giudizio) per reati di criminalità organizzata, terrorismo o eversione. In questo secondo caso la legge specifica le misure applicabili tra cui le principali sono il rafforzamento delle misure di sicurezza con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza, restrizioni nel numero e nella modalità di svolgimento dei colloqui, la limitazione della permanenza all'aperto (cosiddetta "ora d'aria"), la censura della corrispondenza.

Alle stesse categorie di detenuti si applica l'art. 4 bis della stessa legge, che subordina la concessione di benefici carcerari e misure alternative alla detenzione (permessi premio, lavoro all'esterno, affidamento ai servizi sociali, semi-libertà, detenzione domiciliare) alla collaborazione con la giustizia.

Il complesso di queste misure è generalmente noto come "carcere duro per i mafiosi". Da più parti ne è stata messa in discussione la rispondenza ai principi generali in tema di trattamento dei detenuti; comunque la maggior parte delle forze politiche e della magistratura respinge tali critiche e considera queste misure di grande importanza come strumento di lotta alla criminalità organizzata.